Inammissibile riqualificazione del fatto e richiesta tardiva spese parti civili (Cass. pen. Sez. VII n. 28243 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso con cui si chiede la riqualificazione del fatto in una fattispecie connotata da una cornice edittale più severa, poiché la diversa qualificazione giuridica non arreca alcun effetto favorevole al ricorrente. La questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto. È altresì inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo che censura l’applicazione di un’aggravante e la sua incidenza sulla pena senza che la doglianza sia stata previamente prospettata come motivo di appello. Le richieste principali delle parti civili vanno avanzate entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza, non essendo sufficiente il rispetto del termine di cinque giorni stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per le memorie di replica.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 02.12.2024, per fatti qualificati come appropriazione indebita. Ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha contestato la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen.; con il secondo ha lamentato violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. e vizio di motivazione sulla sua incidenza sulla determinazione della pena.

Le parti civili hanno depositato conclusioni in vista dell’udienza, chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità. La questione relativa all’ammissibilità di tale richiesta si intreccia con quella dei termini previsti per la presentazione delle memorie difensive.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si contesta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di truffa. Il motivo è inammissibile per assenza di interesse: la diversa qualificazione giuridica richiesta non arreca effetti favorevoli al ricorrente, poiché la cornice edittale della truffa è più severa rispetto a quella dell’appropriazione indebita. Inoltre, la doglianza è formulata in termini non consentiti in sede di legittimità, poiché attiene a una rivalutazione delle risultanze processuali, avulsa dal sindacato di legittimità.

La Corte richiama il principio secondo cui «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (Sez. 2, n. 17235 del 17.01.2018, Tucci, Rv. 272651 – 01).

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la censura relativa all’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. non risulta essere stata previamente prospettata come motivo di appello. Ciò è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o non corretto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte non dà seguito alla richiesta di condanna alle spese delle parti civili, avanzata tardivamente. L’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. fissa il termine di quindici giorni prima dell’udienza per le richieste principali e quello di cinque giorni per le memorie di replica. Poiché le conclusioni delle parti civili sono pervenute undici giorni prima dell’udienza, e cioè prima della scadenza del secondo termine, esse hanno violato il termine previsto per le richieste principali. Il rispetto del termine previsto per le memorie di replica impedisce alla controparte di replicare alla richiesta principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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