Nullità negoziale rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 25514 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ., ma il giudice del gravame, obbligato a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità in forza dell’art. 1421 cod. civ., deve convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante ai sensi del secondo comma del medesimo art. 345 cod. proc. civ.. L’obbligo di rilievo officioso non conosce limitazioni di grado e opera anche in sede di legittimità, con la necessaria indicazione alle parti ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.. Il giudice non può limitarsi a dichiarare l’inammissibilità della domanda nuova, ma deve motivare sulla ritenuta validità del contratto con argomentazioni speculari a quelle che avrebbe svolto ove la nullità avesse autonomamente rilevato.
Il Fatto
Il ricorrente, chiamato a rispondere quale fideiussore di una somma dovuta al debitore principale, conveniva in giudizio la banca chiedendo, tra l’altro, la declaratoria di nullità della clausola che attribuiva al contratto natura di fideiussione omnibus e la risoluzione della garanzia per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Seguiva l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti; le due cause venivano riunite e il Tribunale rigettava le domande, confermando il decreto.
Proposto appello, la Corte distrettuale rigettava integralmente l’impugnazione. Il ricorrente ha quindi adito la Cassazione con tre motivi, deducendo l’usurarietà degli interessi, la nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust e l’omesso esame della questione relativa all’art. 1957 cod. civ.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dà atto della procedibilità del ricorso: la copia informatica della sentenza impugnata, recante firma digitale dell’estensore e del presidente, allegata alla comunicazione telematica di cancelleria, equivale all’originale ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c., introdotto dall’art. 4, comma 12, d.lgs. n. 149/2022.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di declaratoria di usurarietà degli interessi e di nullità delle clausole ex art. 1815, secondo comma, cod. civ., richiamando il principio per cui costituisce domanda nuova la deduzione di una causa petendi che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione. Tuttavia, dinanzi alla specifica deduzione di una nullità rilevabile d’ufficio, il giudice dell’impugnazione non ha esaminato la questione né ha chiarito se la nullità sussistesse.
La sentenza impugnata si pone così in contrasto con il principio delle Sezioni Unite n. 26243 del 12/12/2014: la norma dell’art. 345 cod. proc. civ. va coordinata con il perdurante obbligo, imposto dall’art. 1421 cod. civ., di rilevare d’ufficio le nullità negoziali, che non conosce limitazioni di grado. Da qui la duplice conseguenza: è precluso al giudice esaminare la domanda nuova di nullità, ma gli è fatto obbligo di esaminare la questione in virtù della conversione della domanda inammissibile in eccezione ammissibile, motivando sulla validità del contratto.
Anche il secondo motivo è fondato. Le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di rilievo in appello o in cassazione. Dalle conclusioni dell’appellante risultava che la questione della nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust era stata sollevata in appello, sicché il giudice avrebbe dovuto esaminarla nel merito e motivare sulla validità del contratto, essendo invece del tutto omesso tale esame.
Il terzo motivo, concernente l’omessa proposizione delle istanze contro il debitore principale entro sei mesi e la conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1957 cod. civ., resta assorbito dall’accoglimento del secondo, che attiene anche alla clausola di rinuncia al termine. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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