Mobilità volontaria nel pubblico impiego e persistenza del nulla osta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25711 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mobilità volontaria del personale delle pubbliche amministrazioni, nel regime vigente ratione temporis, resta subordinata, oltre che alla volontà del lavoratore, all’assenso dell’amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione. Il nuovo art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 75 del 2017, non fonda un diritto soggettivo al trasferimento: impone solo alle amministrazioni di razionalizzare la distribuzione delle risorse umane, coordinando la mobilità con le procedure di reclutamento. Ne deriva che la posizione del lavoratore rispetto alla procedura di mobilità conserva il rango di interesse legittimo al regolare svolgimento della stessa. Il vizio processuale consistente nel mancato esame di documenti ammessi in primo grado è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma è inammissibile quando il ricorrente non dimostri la decisività della prova pretermessa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria, ha partecipato a un avviso di mobilità volontaria pubblicato nel 2016 da altra azienda sanitaria, chiedendo il trasferimento presso quest’ultima. La procedura è stata definita con decadenza nel 2018 per il mancato rilascio del nulla osta da parte dell’amministrazione di provenienza, la quale aveva opposto la carenza di personale infermieristico presso il presidio di appartenenza.
Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda del lavoratore; la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2401/2022, ha riformato la decisione, respingendo la pretesa e rigettando l’appello incidentale. Il lavoratore ricorre per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, riguardano la mancata ammissione di documenti prodotti oltre le preclusioni iniziali e fatti confluire nel giudizio di merito su autorizzazione del giudice di primo grado. La Corte riconosce in astratto il principio per cui i mezzi di prova assunti previa autorizzazione restano acquisiti al processo e il giudice d’appello non può ignorarli per il solo fatto della tardività della produzione, in coerenza con l’art. 115 cod. proc. civ. e con il precedente Sez. L n. 21909 del 2013.
Tuttavia, trattandosi di vizio processuale riportabile all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la Corte esige il requisito della decisività: il vizio deve incidere con certezza o elevato grado di probabilità sul contenuto della decisione, arrecando effettivo pregiudizio. Il ricorrente non ha collegato i singoli documenti pretermessi ai passaggi motivazionali, né ha dimostrato che la loro considerazione avrebbe condotto a diversa decisione.
Nel merito, con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la mobilità volontaria sarebbe ormai sottratta alla discrezionalità delle amministrazioni in forza delle novelle del 2017. La Corte ribadisce che, all’epoca dell’avviso, l’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 richiedeva l’assenso di entrambe le amministrazioni, con riconduzione dell’istituto alla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. Il richiamo alle Sezioni semplici n. 26265 del 2021 e n. 86 del 2021 conferma tale assetto.
Il nuovo art. 6, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 non attribuisce al singolo un diritto al trasferimento: può al più fondare un obbligo dell’amministrazione di avviare le procedure e un eventuale diritto al risarcimento per il mancato adempimento. Resta ferma la giurisprudenza secondo cui le posizioni dei lavoratori hanno rango di interesse legittimo, salvo condizioni più favorevoli dettate dal bando (Sez. L n. 19027 del 2015). La modifica introdotta dal d.l. n. 80 del 2021, entrata in vigore il 9 giugno 2021, non è applicabile a un avviso del 2016 e a una condotta del 2018.
Quanto al richiamo all’art. 19 del CCNL integrativo Comparto Sanità, che sostituirebbe il nulla osta con un preavviso di un mese in caso di silenzio, la Corte rileva il contrasto con la fonte legale: la previsione comprime la valutazione dell’amministrazione sulla compatibilità del trasferimento con le proprie esigenze di personale. Il comma 2.2. dell’art. 30 consente ai contratti collettivi solo di integrare, non di derogare, a pena di nullità. L’art. 52 del CCNL del 21 maggio 2018, peraltro inapplicabile ratione temporis, prevede espressamente il nulla osta.
Il quarto motivo, relativo all’appello incidentale, è infondato: le ordinanze cautelari sono assorbite dalla sentenza di merito, sicché l’accoglimento dell’appello principale assorbiva ogni ulteriore censura. Il quinto motivo è inammissibile. Il sesto e il settimo motivo, pur formalmente denunciando violazioni di legge, mirano a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto della Corte territoriale, non sindacabile in sede di legittimità salvo i limiti della motivazione apparente o dell’omesso esame di un fatto decisivo, qui non dedotti. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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