Crediti erariali non impugnati: prescrizione decennale, non conversione del termine breve (Cass. civ. Sez. V n. 26202 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Quest’ultima disposizione opera solo quando intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Nei confronti dei tributi erariali — Irpef, Ires, Irap, Iva e imposta di registro — il diritto alla riscossione si prescrive peraltro nel termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., in mancanza di espressa previsione contraria, non trattandosi di prestazioni periodiche ai sensi dell’art. 2948, primo comma, n. 4), cod. civ. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2946 cod. civ., nella parte in cui si applica alla riscossione dei crediti erariali, è stata dichiarata non fondata.
Il Fatto
L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente. La decisione di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso un avviso di intimazione di pagamento conseguente a diverse cartelle esattoriali relative a tributi erariali, per un importo complessivo di euro 772.334,72.
La Commissione regionale, confermando il primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti erariali portati dalle cartelle presupposte, regolarmente notificate, per i quali era decorso più di un quinquennio tra la notifica delle cartelle e quella dell’intimazione, in mancanza di atti interruttivi. Il giudice di appello aveva escluso che la mancata impugnazione delle cartelle comportasse la conversione del termine breve in quello decennale. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. L’agente della riscossione aveva invocato l’art. 4, primo comma, del d.l. n. 119 del 23.10.2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, che ha disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati in riscossione dal 2000 al 2010, chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere. La Corte rileva che lo ius superveniens era già intervenuto prima della proposizione del ricorso e che l’Ufficio non lo aveva invocato in sede di appello, pur potendolo fare. In difetto di specifica censura che denunci il contrasto delle norme applicate nei gradi di merito con la nuova disciplina, la Corte non può rilevare d’ufficio tale contrasto.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il quadro consolidato: la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella produce soltanto la irretrattabilità del credito, senza convertire il termine breve di prescrizione in quello decennale ex art. 2953 cod. civ., poiché la cartella è atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato. Il riferimento è a Cass. Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, confermato da Cass. Sez. V n. 11814 del 18/06/2020 e Cass. Sez. VI-V n. 11760 del 03/05/2019.
Su un piano distinto, la Corte osserva che i tributi erariali soggiacciono al termine ordinario decennale se la legge non prevede termini differenti. Per Irpef, Ires, Irap e Iva, il diritto alla riscossione si prescrive in dieci anni, non costituendo tali crediti prestazioni periodiche: i presupposti impositivi vanno valutati con riferimento a ciascun anno d’imposta. Il principio è sostenuto da un ampio richiamo giurisprudenziale, tra cui Cass. Sez. U. n. 8500 del 25/03/2021, Cass. Sez. VI-V n. 12740 del 26/06/2020 e Cass. n. 21582 del 2025. Per l’imposta di registro rileva l’espresso disposto dell’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986.
La Corte richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 2946 cod. civ. in relazione alla riscossione dei crediti erariali. Il giudice delle leggi ha escluso la comparabilità tra crediti erariali e IMU, tributo periodico, e ha ricondotto la determinazione del termine di prescrizione alla discrezionalità del legislatore, estranea a ogni sindacato sui tempi necessari per interrompere la prescrizione. La prescrizione è istituto di diritto sostanziale, sicché il parametro della ragionevole durata del processo è stato ritenuto non pertinente.
La Commissione regionale, mal interpretando il dictum delle Sezioni Unite, ha ritenuto estinti i crediti erariali per il decorso di oltre un quinquennio dalla notifica delle cartelle a quella dell’intimazione. Il secondo motivo è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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