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Previdenza complementare: privilegio solo per contributi lavoratore e TFR (Cass. civ. Sez. Un. n. 26355 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari. Non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio, i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. La distinzione si fonda sulla diversa genesi giuridico-economica delle poste, che l’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 non unifica, e trova conferma nel regime contributivo differenziato dell’art. 16 del medesimo decreto.

Il Fatto

La Cassa Edili della Provincia di Modena, ente paritetico territoriale istituito per attuare le previsioni della contrattazione collettiva degli edili, chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una società del settore per un credito di importo indicato quale contributo destinato al Fondo di previdenza complementare Prevedi, non versato per una pluralità di lavoratori. Lo stato passivo ammette il credito in via chirografaria, negando il privilegio richiesto.

L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 l. fall. viene rigettata dal Tribunale, che esclude la natura retributiva dei contributi di previdenza integrativa e, con essa, l’applicabilità dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La Cassa ricorrente impugna il decreto per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione della norma sul privilegio e della disciplina del d.lgs. n. 252/2005. La Curatela resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che accorda il privilegio generale sui mobili alle retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato. Occorre stabilire se i contributi alla previdenza complementare rimasti inadempiuti dal datore insolvente rientrino in tale categoria.

L’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 individua tre distinti canali di finanziamento: i contributi a carico del lavoratore, i contributi a carico del datore e il conferimento del TFR maturando. La tripartizione non è descrittiva, ma riflette la differente genesi delle singole poste. Unica è solo la destinazione finale. Nel caso di inadempimento datoriale rileva invece la fonte di ciascun credito, che ne determina il diverso regime concorsuale.

Quanto agli accantonamenti di TFR conferiti al fondo, la Corte ribadisce la loro natura retributiva, trattandosi di retribuzione differita che matura progressivamente, con esigibilità rinviata alla fine del rapporto. La stessa qualificazione vale per i contributi a carico del lavoratore: la quota trattenuta è parte della retribuzione, in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa. Sino a quando il vincolo di destinazione non si attua con il versamento al fondo, la causa retributiva della provvista non viene meno.

Diverso è l’esito per i contributi a carico del datore. Essi nascono da un obbligo di fonte collettiva, aggiuntivo e distinto dal rapporto di lavoro, privo di nesso di corrispettività diretta con la prestazione. Il beneficio per il lavoratore non è il versamento in sé, ma il trattamento integrativo che ne deriva. La natura previdenziale di tali contributi è confermata dalle sentenze Sezioni Unite n. 4684 del 2015, n. 6928 del 2018 e n. 16084 del 2021, e trova riscontro nell’art. 16, che assoggetta le somme a carico del lavoratore alla contribuzione ordinaria e i contributi datoriali al contributo di solidarietà del 10 per cento.

Il fallimento comporta lo scioglimento del mandato con cui il datore si era obbligato ad accantonare e versare le risorse di matrice retributiva. Salvo cessione del credito al fondo, si ricostituisce in capo al lavoratore la titolarità per insinuarsi al passivo delle somme di natura retributiva. Il riconoscimento del privilegio evita disparità di trattamento rispetto al lavoratore non aderente, mentre non è invocabile per i contributi datoriali, coperti dal Fondo di garanzia dell’art. 5 d.lgs. n. 80/1992.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia al Tribunale, che dovrà individuare quantitativamente le singole fonti del credito e riconoscere il privilegio solo per i contributi a carico dei lavoratori e per i conferimenti di TFR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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