Conto corrente, onere probatorio del correntista e giudicato interno (Cass. civ. Sez. I n. 26483 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista di proporre domanda di accertamento e rettifica del saldo, anziché di ripetizione dell’indebito, non determina alcuna inversione dell’onere della prova, che continua a gravare su chi agisce. L’inottemperanza a tale onere, accertata dal giudice di primo grado con valutazione non adeguatamente confutata in appello, si traduce in giudicato interno sul punto e rende inammissibile il motivo di ricorso che investa direttamente la questione, senza confrontarsi con la ratio decidendi effettiva. Non è nulla per indeterminatezza la clausola che individua la commissione di massimo scoperto mediante la sola misura percentuale, quando la periodicità di applicazione sia comunque determinabile con i criteri di interpretazione del contratto.

Il Fatto

Una ditta individuale e due fideiussori convenivano in giudizio la banca davanti al Tribunale, deducendo l’applicazione di interessi superiori al tasso soglia dell’usura sul conto corrente, l’invalidità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’addebito di spese e commissioni non dovute. Contestavano inoltre la natura usuraria degli interessi relativi al contratto di mutuo ipotecario.

Il Tribunale, espletata una CTU limitata al rapporto di mutuo, accertava l’assenza di superamento del tasso soglia e rigettava l’intera domanda, rilevando l’inottemperanza dell’attore all’onere probatorio sulle poste passive del conto corrente. La Corte d’Appello accoglieva solo in minima parte il gravame, epurando il saldo di una somma applicata nel biennio successivo all’entrata in vigore delle modifiche all’art. 120 TUB, e confermava nel resto. I soccombenti ricorrevano per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 2967 cod. civ., sostenendo che l’onere probatorio sarebbe stato assolto anche mediante la produzione di estratti conto incompleti e scalari. Il motivo è inammissibile: esso non si confronta con la ratio decisoria effettiva, che non riguarda l’esigenza di una produzione documentale integrale, bensì la mancata impugnazione della valutazione di inottemperanza compiuta dal primo giudice.

Il passaggio decisivo è di carattere processuale. Il Tribunale aveva ritenuto la documentazione prodotta inadeguata a provare le poste passive contestate. La Corte territoriale ha osservato che il fulcro del decisum non era stato inciso da adeguata confutazione nel motivo d’appello, con conseguente giudicato endoprocessuale sul punto. La Corte di cassazione ne trae la conclusione che il vizio denunciato investe un profilo ormai coperto da preclusione.

Il secondo motivo, sulla nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, è dichiarato infondato. La Corte richiama il principio secondo cui la clausola che individua la CMS mediante la sola specificazione del tasso percentuale non è nulla, qualora la periodicità di calcolo sia determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, anche in considerazione delle altre previsioni negoziali e della buona fede (richiamata Cass. civ., sez. I, n. 1373 del 2024). Nel caso concreto i ricorrenti non hanno dedotto l’impossibilità di determinare tale periodicità per via interpretativa.

Il terzo motivo, relativo alla mancata disposizione di una CTU sul rapporto di conto corrente, resta assorbito dal rigetto dei motivi precedenti. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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