Sequestro preventivo, periculum desunto dal solo fumus: motivazione incoerente (Cass. pen. Sez. III n. 30413 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. È incoerente, e quindi viziata, la motivazione che desume il periculum dal solo fumus, ossia dalla gravità indiziaria, omettendo di confrontarsi con la capienza patrimoniale del soggetto e con l’assenza di atti distrattivi.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società, impugna davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo dei beni societari, funzionale alla successiva confisca. La difesa aveva chiesto la trattazione orale e, dopo il decreto autorizzativo del Presidente di sezione, vi aveva rinunciato.

Il ricorso investe il percorso argomentativo del riesame in punto di periculum in mora. La questione approda in legittimità perché il provvedimento avrebbe fondato il pericolo di dispersione dei beni su elementi non idonei a giustificare l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dà atto che i difensori, dopo avere chiesto la trattazione orale, vi hanno rinunciato. Il Collegio ritiene tuttavia che la richiesta di trattazione orale debba considerarsi irretrattabile: diversamente non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata da un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione e di incidere sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost. Il processo è stato quindi trattato in pubblica udienza.

Nel merito, la Corte ricorda che il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice, come affermato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 26.06.2008 e Sezioni Unite n. 5876 del 13.02.2004, e confermato da numerosi arresti successivi richiamati nel provvedimento.

Su questa base la Corte rileva che, nel caso esaminato, la motivazione a sostegno del periculum è assolutamente incoerente. Il Tribunale del riesame ha desunto il pericolo esclusivamente dal fumus, ossia dalla gravità indiziaria, e ciò nonostante l’accertata capienza patrimoniale della società e la mancanza di atti distrattivi. Resta estranea alla decisione del riesame la circostanza, devoluta dalla difesa, relativa all’adempimento tributario accertato nella sentenza sui fatti del 2016.

La Corte richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 36959 del 24.06.2021: il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, con indicazione degli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Solo nelle ipotesi di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame riguardo al presupposto del pericolo di dispersione dei beni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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