Affidamento in prova e precedenti penali: legittimo il diniego per pericolosità residua (Cass. pen. Sez. I n. 30645 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la concessione del beneficio esige l’accertamento di presupposti più incisivi e rigorosi rispetto alla detenzione domiciliare, cui il legislatore riconosce maggiore affittività e idoneità al controllo della pericolosità sociale residua. Il giudizio prognostico non può prescindere dalla natura e gravità dei reati in espiazione, quali punto di partenza dell’analisi della personalità, né dalla valutazione delle condotte attuali, dei precedenti penali e dei carichi pendenti. Non è richiesta la prova della completa revisione critica del passato, essendo sufficiente l’avvio di tale processo; ma il mantenimento di una condotta positiva in ambiente libero non è di per sé determinante, dovendo essere valutato in un giudizio globale che tenga conto della progressività e gradualità del trattamento.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, presentava domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza e concedeva la detenzione domiciliare generica, rilevando la gravità della condotta, l’assenza di attività lavorativa, i precedenti penali anche per rapina e armi e il contenuto non significativo della relazione UEPE.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l’opposizione ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., confermando il diniego della misura più ampia. Il condannato ricorreva per cassazione, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e dell’art. 27 Cost., nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale trascurato la riqualificazione del reato ai sensi del comma 5, l’anzianità dei precedenti e l’assenza di carichi pendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra le due misure: l’affidamento in prova implica presupposti da accertare con modalità più incisive e rigorose, non richiesti in modo altrettanto categorico per la detenzione domiciliare, applicabile quando non ricorrano le condizioni per l’affidamento e concedibile sulla sola base dell’idoneità a evitare il pericolo di recidiva. La detenzione domiciliare, pur presupponendo anch’essa una prognosi positiva e la meritevolezza, si distingue per la maggiore affittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua, che di norma persiste.
La Corte ribadisce che, nell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati in espiazione, quali punto di partenza dell’analisi della personalità, è necessaria anche la valutazione della condotta successiva al reato. Occorre esaminare le condotte attuali, i precedenti penali, i carichi pendenti e la gravità del reato, anche in assenza di completa revisione critica del passato, essendo sufficiente l’avvio di tale processo.
Su queste basi, la motivazione del Tribunale viene ritenuta lineare e immune da vizi: essa valorizza la personalità del condannato, considera esistente una residua pericolosità sociale e richiama i precedenti per rapina, estorsione, ricettazione e furti, l’assenza di attività lavorativa e la coltivazione di sessanta piante di marijuana, da cui si sarebbero potute trarre numerose dosi singole. Il Tribunale ha così applicato il principio di gradualità del trattamento penitenziario, ritenendo adeguata, rispetto alla pericolosità residua, la misura più stringente concessa.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, prima di ammettere il condannato alle misure alternative, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, specie se il reato sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere o di contiguità con ambienti delinquenziali elevati. Il mantenimento di una condotta positiva in ambiente libero non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto: esso va valutato in un giudizio globale che tenga conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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