Attenuante della lieve entità della rapina e onere argomentativo del ricorrente (Cass. pen. Sez. II n. 30651 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante della lieve entità del fatto di rapina, introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore rispetto a quelli già disponibili e, in particolare, rispetto all’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4), cod. pen. Il previo riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento degli stessi elementi, in funzione della concessione dell’attenuante costituzionale. L’imputato che ne invoca l’applicazione ha però l’onere di indicare specifici argomenti a sostegno del riconoscimento dell'”offensività minima”; ove il ricorso per cassazione sia generico su tale punto, non sono dedotte le ragioni dell’annullamento prodromico al rinnovato vaglio di merito e la questione di legittimità costituzionale sull’art. 69, comma 4, cod. pen. diviene irrilevante.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina impropria, riconoscendo la sussistenza dell’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4), cod. pen., ritenuta prevalente rispetto alla recidiva reiterata.
Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Nel giudizio di appello, celebrato dopo l’entrata in vigore dell’attenuante introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 2024, la difesa aveva chiesto l’applicazione di tale diminuente e, in caso di accoglimento, la sollevazione di questione di costituzionalità sul divieto di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. La Consulta ha fondato tale conclusione sui principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa, collegati al principio di proporzione.
La Suprema Corte riafferma l’interpretazione secondo cui l’attenuante della lieve entità è uno strumento ulteriore rispetto a quelli codicistici, sicché il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non impedisce un nuovo apprezzamento delle stesse caratteristiche della condotta, in funzione della concessione dell’attenuante costituzionale. Richiama in proposito Sez. II n. 45792 del 04.12.2024.
Il Collegio osserva che i parametri delle due attenuanti sono in larga misura sovrapponibili. La diminuente costituzionale richiede la valutazione della natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione e della particolare tenuità del danno o del pericolo; quella codicistica riguarda il danno patrimoniale di speciale tenuità, il lucro di speciale tenuità e l’evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità.
Ne deriva che, ove l’attenuante comune sia già stata concessa, la levità del danno e la modestia della condotta vanno nuovamente valutate per verificare se ricorra un caso di “offensività minima” non adeguabile neanche attraverso l’attenuante comune. L’imputato che invoca quella costituzionale deve perciò indicare argomenti specifici; in cassazione deve dedurre argomenti analoghi a sostegno dell’annullamento prodromico al rinnovato vaglio di merito.
Nel caso in esame il ricorso è generico su tale decisivo punto, non indicando quali particolari modalità della condotta accertata giustificherebbero un abbattimento della sanzione ulteriore rispetto a quello già conseguente all’attenuante comune. Tale carattere ridonda sulla rilevanza della questione di costituzionalità proposta, che succede logicamente al riconoscimento delle condizioni per la concessione dell’attenuante introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 2024. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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