Ricerche di irreperibilità nulle se omesso l’ultimo domicilio noto (Cass. pen. Sez. I n. 31246 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di irreperibilità presuppone che le ricerche siano state eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., compreso quello di ultima dimora risultante dagli atti. L’elencazione normativa è indicativa e non esaustiva, dovendosi garantire l’effettività delle ricerche in funzione del diritto di difesa. La legittimità della procedura si verifica sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento, non ex post. L’inosservanza determina nullità assoluta del decreto e degli atti ad esso conseguenziali. Le garanzie dell’imputato si estendono, in quanto praticabili, al procedimento esecutivo.

Il Fatto

Il pubblico ministero chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza divenuta irrevocabile, per l’inadempimento della prestazione imposta a favore della parte civile. All’udienza camerale il giudice dell’esecuzione accoglieva la richiesta.

Il difensore di fiducia impugnava l’ordinanza deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il condannato era stato dichiarato irreperibile all’esito di ricerche compiute presso il solo ultimo indirizzo di residenza, senza accesso al diverso luogo di ultima dimora risultante dagli atti. Contestava altresì l’omessa notifica degli atti al difensore dopo la dichiarazione di irreperibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e ricostruisce il quadro dell’art. 159 cod. proc. pen., secondo cui il decreto di irreperibilità può essere emesso solo quando le nuove ricerche non abbiano dato esito positivo «particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale».

L’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo: ricorre quando, eseguite le ricerche imposte dalla norma, l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa. Richiamando un univoco orientamento, la Corte ribadisce che le ricerche vanno eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati dalla norma, con conseguente nullità assoluta del decreto e degli atti conseguenziali in caso di inosservanza.

Rileva inoltre che la legittimità della procedura si valuta sulle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento, e non ex post. L’elencazione dei luoghi è indicativa e non esaustiva, dovendo le ricerche essere effettive e utilizzare in modo efficace le informazioni disponibili, senza rigorosi formalismi, in ragione del rilievo costituzionale del diritto di difesa.

Il decreto di irreperibilità è atto formale insostituibile anche nella fase esecutiva, perché presuppone la valutazione della congruità e dell’adeguatezza delle indagini. Le garanzie previste per l’imputato nel procedimento di cognizione si estendono, in quanto praticabili, al procedimento esecutivo.

Nel caso concreto, il certificato del DAP indicava l’ultimo domicilio noto nel luogo ove il condannato aveva trascorso un periodo in detenzione domiciliare. Le ricerche avrebbero dovuto svolgersi anche in quel luogo, mentre furono condotte altrove. Da tale omissione deriva la nullità del decreto di irreperibilità e di ogni atto conseguenziale. L’ordinanza è annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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