Rinuncia al ricorso e inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 31327 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, intervenuta prima della decisione, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo più ravvisabile l’interesse del ricorrente alla pronuncia. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo all’inammissibilità, con la conseguenza che la sanzione pecuniaria trova applicazione anche in caso di rinuncia.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di tentato omicidio e rapina. Il difensore aveva proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura e chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Nelle more del giudizio di legittimità, l’indagato, unitamente al difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto il 13 giugno 2025. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda quindi gli effetti della rinuncia sull’ammissibilità dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la rinuncia all’impugnazione è intervenuta prima della decisione. Tale atto processuale, proveniente dallo stesso soggetto legittimato a proporre il ricorso e sottoscritto anche dal difensore di fiducia, priva l’impugnazione del presupposto che la sostiene, rendendo superfluo ogni esame dei motivi.
Il Collegio applica l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che sanziona con l’inammissibilità il ricorso quando il ricorrente non ha interesse all’impugnazione. La rinuncia volontaria integra proprio questa ipotesi: l’impugnante ha manifestato la propria volontà di non coltivare più la doglianza, così determinando la caducazione dell’interesse che ne giustificava l’esame.
La declaratoria di inammissibilità produce i suoi effetti sul piano delle conseguenze economiche. La Corte richiama il principio secondo cui l’art. 616 cod. proc. pen., nel prevedere la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. Sul punto viene citata Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373, che conforta l’applicazione della sanzione anche nell’ipotesi in esame.
Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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