Inammissibili i ricorsi su tenuità del fatto e sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. VII n. 23093 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso che denunci la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. senza confrontarsi con la motivazione che ha escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di elementi concreti, quali il danno arrecato e l’abitualità del comportamento. Parimenti generici, e dunque inammissibili, sono i motivi che prospettino un alternativo apprezzamento di merito sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti, o che denuncino la violazione degli artt. 168 e 163 cod. pen. senza indicare gli elementi rilevanti del caso concreto. Ai fini della revoca della sospensione condizionale, il termine dell’art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con cui il beneficio è stato concesso.
Il Fatto
Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, rideterminando in misura più favorevole il trattamento sanzionatorio, ha confermato la loro penale responsabilità per tentato furto aggravato.
I ricorrenti articolano plurimi motivi: violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione sull’esclusione della non punibilità per particolare tenuità; violazione dell’art. 99 cod. pen.; violazione degli artt. 62-bis, 69, 133 e 56 cod. pen. e vizio di motivazione sulla determinazione della pena; violazione degli artt. 168 e 163 cod. pen.; contestazione del concorso nel reato e prospettazione di una mera connivenza non punibile.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina separatamente i motivi riferiti a ciascun ricorrente e ne rileva la genericità. Il motivo sulla particolare tenuità è privo di specificità perché muove censure del tutto assertive e non si confronta con la sentenza impugnata, che ha indicato gli elementi di fatto — il danno arrecato e, per uno dei ricorrenti, l’abitualità desunta da due precedenti specifici — sui quali ha fondato il diniego della causa di non punibilità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013).
Quanto al motivo sull’art. 99 cod. pen., la Corte lo ritiene composto da asserti generici non correlabili al caso concreto. I motivi sugli artt. 62-bis, 69, 133 e 56 cod. pen. non muovono effettive censure di legittimità, ma prospettano un alternativo apprezzamento di merito, così incorrendo nel vizio già rilevato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016).
Sul motivo relativo agli artt. 168 e 163 cod. pen., la Corte ne rileva la genericità rispetto agli elementi del caso, non indicati: ciononostante richiama il principio per cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale, il termine dell’art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di concessione (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022).
Analogamente, per il secondo ricorrente, il motivo sul concorso nel reato prospetta un alternativo apprezzamento di merito senza dedurre il travisamento della prova; il motivo sulla connivenza non punibile è pateticamente generico perché affidato a enunciati assertivi; il motivo sull’art. 131-bis cod. pen. non si confronta con la motivazione sulla tenuità; i motivi sul trattamento sanzionatorio sollecitano un riesame di merito.
La Corte dichiara pertanto inammissibili i ricorsi. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e — ravvisati profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016) — al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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