Ingiusta detenzione: le false generalità rilevano per la colpa grave (Cass. pen. Sez. III n. 32183 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice deve valutare ex ante, con iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta dell’interessato abbia ingenerato, pur in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito. In tale giudizio può attribuirsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione, non rilevando che quest’ultimo si sia concluso con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della misura cautelare. Il giudice di appello che, in sede di rinvio, ometta ogni considerazione sulle false generalità dalle quali risulti documentata una possibile collaborazione o un modus operandi sinergico fra gli indagati, incorre in vizio di motivazione e in violazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 5 maggio 2021 il Tribunale di Roma ha assolto l’interessato dai reati di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, per insussistenza del fatto, e dal reato di cui all’art. 74 del medesimo decreto, per non aver commesso il fatto. A seguito della pronuncia assolutoria, l’imputato ha chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 31 maggio 2014 al 7 febbraio 2017, tra custodia carceraria e arresti domiciliari, quantificandola in euro 150.000,00.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 31 gennaio 2023, ha rigettato l’istanza. Su ricorso dell’interessato, la Cass. pen. Sez. IV n. 42956 del 19/09/2024 ha annullato con rinvio. In sede di rinvio la Corte territoriale ha accolto la domanda. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; ha ricorso anche l’interessato, dolendosi della quantificazione del danno e della compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio di riparazione. Il secondo impegna piani di indagine diversi e può pervenire a conclusioni differenti sullo stesso materiale probatorio, sottoposto a parametri di valutazione differenti (richiamate Sez. U n. 32383 del 27/05/2010 e Sez. IV n. 39500 del 18/06/2013).
Nel giudizio di riparazione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa, si può dare rilievo agli stessi fatti accertati in sede di cognizione. Non rileva che l’assoluzione si fondi sugli stessi elementi posti a base della misura cautelare: è evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nelle due fasi, vigendo solo nel merito il criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio (richiamate Sez. IV n. 2145 del 13/01/2021 e Sez. IV n. 34438 del 02/07/2019; nonché Sez. IV n. 39726 del 27/09/2023).
Su tali basi la Corte ritiene fondato il ricorso del Ministero. La Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto esaminare la questione delle false generalità rese dall’imputato, evidentemente ricompresa nel giudizio sulla colpa grave. Si è invece limitata ad affermare che non vi erano prove, neppure indirette, di reticenza o mendacio, né di collusione con i componenti del sodalizio criminoso.
La prima ordinanza del 31 gennaio 2023 aveva invece valorizzato proprio tale profilo, evidenziando che dalle schede investigative emergeva come gli indagati, tra cui l’interessato, avessero fornito false generalità in occasione di controlli delle autorità italiane. Ciò poteva denotare una collaborazione, o un modus operandi sinergico fra i soggetti coinvolti nell’indagine: profilo che, in un quadro di contatti fra gli indagati, avrebbe meritato maggiori approfondimenti. Ne segue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Il ricorso dell’interessato è invece inammissibile. La richiesta di un indennizzo comprensivo del danno differenziale e di entità maggiore è stata correttamente disattesa, perché i danni prospettati eccedevano il quantum inizialmente richiesto ed erano meramente asseriti, mancando un puntuale riferimento alla dedotta situazione di dissesto. Quanto alle spese, il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del ricorso del Ministero: il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza o, con adeguata motivazione, la compensazione ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.