Convalida DASPO entro 48 ore nulla se pregiudizio non allegato (Cass. pen. Sez. III n. 32604 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per esaminare la documentazione e depositare memorie e deduzioni. L’inosservanza del termine integra una nullità a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., e non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida ove questa sia stata comunque notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dalla violazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Avellino ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della stessa città, notificatogli il 31.03.2025, con cui è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la questura per la durata di cinque anni. L’ordinanza di convalida è stata emessa e notificata il 01.04.2025.
Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, legge n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica. Sostiene che la convalida è intervenuta poco più di venti ore dopo la notifica e che il difensore di fiducia aveva depositato, a mezzo PEC, una memoria difensiva non esaminata dal giudice. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e aderisce al più recente indirizzo della Suprema Corte. La convalida del provvedimento del questore non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, termine concesso al destinatario per esaminare gli atti e depositare memorie e deduzioni.
La Corte richiama Sez. III n. 28489 del 2024 e Sez. III n. 19640 del 2024, secondo cui l’inosservanza del termine comporta una nullità a regime intermedio, deducibile alle condizioni dell’art. 182 cod. proc. pen., e non inficia la legittimità dell’ordinanza ove questa sia comunque notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto pregiudizio.
Nel caso concreto la difesa non si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine, ma ha evidenziato il pregiudizio concreto derivante dalla circostanza, producendo le ricevute di invio e di accettazione della memoria trasmessa entro il termine a difesa e non esaminata dal giudice. Quest’ultimo ha richiamato solo gli scritti formulati al Questore in sede amministrativa, senza dare atto del deposito della memoria e senza potersi confrontare con le deduzioni in essa articolate.
Assume rilievo dirimente il ristretto arco temporale intercorso tra la notifica al ricorrente e la convalida, inferiore a ventiquattro ore, che ha determinato un’effettiva lesione delle garanzie difensive. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata senza rinvio, con dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione, e con mandato alla cancelleria di comunicare il dispositivo al Questore.
Nota della Redazione
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