Doppia conforme e travisamento della prova: limiti del giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 33670 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna resa in grado di appello, qualora la struttura giustificativa della sentenza di secondo grado si saldi con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, il vizio di travisamento della prova è deducibile in sede di legittimità solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di appello. Non sono deducibili le censure che, riproponendo questioni già decise nel merito, sollecitino una diversa lettura del compendio probatorio. Ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica è sufficiente che l’agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, essendo tale potere di per sé noto alla collettività. Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per concorso in estorsione continuata e aggravata, contestata per avere costretto, con minaccia, il titolare di una società al versamento di una somma di danaro in due rate, prospettando la riconducibilità del proprio agire a un sodalizio camorristico egemone sul territorio.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sotto tre profili: il travisamento delle prove dichiarative, la configurabilità delle circostanze aggravanti contestate e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che ci si trova in presenza di una doppia conforme: la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame esaminino le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operino frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima decisione (Sez. III n. 44418 del 2013).

Su questa premessa la Corte esclude che la motivazione impugnata sia apparente, illogica o contraddittoria, e osserva che il ricorrente, riproponendo questioni già decise nel merito, tenta in realtà di sottoporre al giudice di legittimità un nuovo giudizio di merito. Alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, perché ciò la trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto.

Quanto al travisamento della prova, in presenza di doppia conforme esso è rilevabile solo se il ricorrente rappresenti che l’argomento asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado. Nel caso concreto la Corte rileva che il ruolo dell’imputato nella vicenda estorsiva risulta primario e che la persona offesa aveva chiarito ab origine i ruoli dei tre soggetti presenti all’incontro; la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile in legittimità salvo manifeste contraddizioni (Sez. II n. 41505 del 2013).

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ritiene pacifica la circostanza delle più persone riunite, attesa la presenza dei complici al momento della richiesta estorsiva. Quanto all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., il pluripregiudicato ebbe ad agire in consapevole sinergia con un soggetto condannato con sentenze irrevocabili per partecipazione ad associazione di tipo mafioso; in ogni caso la Corte rileva la carenza di interesse, poiché tale aggravante è rimasta priva di rilevanza per effetto dell’art. 63, comma 4, cod. pen. con riferimento alla recidiva. Sull’art. 416-bis.1 cod. pen. è sufficiente il riferimento implicito al potere criminale della consorteria (Sez. II n. 34786 del 2023), né la portata intimidatoria viene meno per l’atteggiamento dialettico della vittima (Sez. II n. 6683 del 2023).

Infine, il terzo motivo è respinto: il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dalla gravità dei fatti, dalle modalità della condotta e dal profilo criminale dell’imputato, senza che il giudice debba valutare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. III n. 28535 del 2014). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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