Reddito di cittadinanza, nessuna abolitio criminis per i fatti fino al 2023 (Cass. pen. Sez. III n. 33793 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 a decorrere dal 10 gennaio 2024, non integra una abolitio criminis per i fatti commessi sino al 31 dicembre 2023. L’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023, convertito con modificazioni, ha fatto salva l’applicazione delle sanzioni penali già previste dall’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 per i fatti commessi nel periodo di efficacia della disciplina del beneficio. Tale deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti operante ex art. 2, comma 2, cod. pen., è sorretta da una plausibile giustificazione e non presenta profili di irragionevolezza. Ne consegue che le condotte poste in essere fino al termine finale di vigenza della misura restano penalmente rilevanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019, perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di merito ha ritenuto che l’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 avesse abrogato l’intero Capo I del citato decreto-legge, compresa la disposizione sanzionatoria in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Avverso la sentenza il Procuratore Generale territoriale ha proposto ricorso per saltum per cassazione, deducendo la violazione di legge. Ad avviso del ricorrente, il delitto non è stato abrogato per i fatti commessi sino al 31 dicembre 2023, poiché l’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023 ha espressamente previsto la persistente applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 per i fatti commessi fino a tale termine, evenienza ravvisabile nel caso concreto.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo succedutosi in materia. L’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 ha stabilito che, a decorrere dal 10 gennaio 2024, gli articoli da 1 a 13 del d.l. n. 4 del 2019 sono abrogati. La prefigurata abrogazione ha quindi coinvolto anche le disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 7, oltre a quelle concernenti l’istituzione e la disciplina del reddito di cittadinanza, delle quali i commi da 313 a 318 hanno delineato una graduale cessazione.

Il collegio ha osservato, in primo luogo, che l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 non ha prodotto alcun immediato effetto abrogativo, essendo questo espressamente rinviato dallo stesso comma «a decorrere dal 10 gennaio 2024», cioè a distanza di un anno, come già affermato da Sez. III n. 5151 del 2023, non massimata. In secondo luogo, l’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023, entrato in vigore ben prima che potesse prodursi l’abrogazione dell’art. 7, ha manifestato la volontà del legislatore che le condotte ivi previste continuassero a essere penalmente rilevanti, escludendo il prodursi di una abolitio criminis dal 10 gennaio 2024.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, avallato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 2024, secondo cui l’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 fa salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, derogando al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente ex art. 2, comma 2, cod. pen. (così Sez. III n. 7541 del 2024 e, in senso conforme, Sez. III n. 39155 del 2024). La deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando tutela penale all’indebita erogazione del beneficio sin tanto che sarà possibile fruirne, coordinando la soppressione con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48 del 2023 (richiamate anche Sez. III n. 5163 del 2023, non massimata).

Nel caso concreto è dunque sussistente la dedotta violazione di legge, avendo il Tribunale disatteso i principi esposti nel ritenere che la disciplina di bilancio avesse determinato la perdita di rilevanza penale dei fatti già puniti dall’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Sassari.

Nota della Redazione

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