Prove da chat cifrate utilizzabili con ordine europeo di indagine (Cass. pen. Sez. VI n. 33839 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere richieste e acquisite dal pubblico ministero italiano senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intendono utilizzare. Spetta al giudice nazionale il controllo sulle condizioni di ammissibilità e di utilizzabilità delle prove così acquisite. Qualora si tratti di esiti di intercettazioni già disposte autonomamente in altro Stato, il parametro di riferimento è costituito dall’art. 270 cod. proc. pen. La difesa che eccepisce l’inutilizzabilità ha l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, non essendo sufficiente una censura generica.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, annullato il titolo cautelare per il capo relativo alla procurata inosservanza della pena, ha confermato l’ordinanza che aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 416 bis cod. pen. per avere preso parte a un sodalizio di tipo mafioso, unitamente ad altri soggetti tra cui figure apicali dello stesso.

All’indagato si contestava di avere eseguito le disposizioni dei vertici, di avere distribuito somme di denaro per il sostegno delle famiglie dei detenuti, di avere coadiuvato la dirimenza di controversie e il controllo del territorio, nonché di avere favorito la sottrazione di alcuni soggetti alle ricerche conseguenti a un ordine di carcerazione. Il compendio indiziario si fondava anche su conversazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine dalla Francia. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai principi delle Sezioni Unite n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, e n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, che si sono pronunciate anche sulle questioni sollevate dal ricorrente. Trattandosi di prove già disponibili all’estero, per la competenza a emettere l’ordine e per le condizioni di ammissibilità e utilizzabilità occorre fare riferimento al sistema di circolazione delle prove nel processo penale italiano.

Il pubblico ministero può chiedere e ottenere la disponibilità di prove già formate in un altro procedimento, senza autorizzazione preventiva del giudice competente per il procedimento ad quem. Resta impregiudicato il potere del giudice di valutare se le prove così acquisite siano ammissibili e utilizzabili, anche alla luce degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e dell’art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno escluso che le chat trascritte costituiscano documenti informatici ex art. 234-bis cod. proc. pen., norma che disciplina non un mezzo di prova ma una modalità di acquisizione di dati presenti all’estero. Ove gli atti siano il risultato di intercettazioni già effettuate in via autonoma in altro Stato, il parametro è l’art. 270 cod. proc. pen., con i corollari elaborati dalla giurisprudenza: non occorre la produzione del decreto autorizzativo e grava sulla parte che eccepisce l’invalidità l’onere di allegare e provare il fatto da cui dipende la patologia denunciata.

I principi si applicano anche quando le operazioni di captazione siano state realizzate all’estero mediante captatore informatico inoculato nei server della piattaforma, per acquisire le chiavi di cifratura. Rilevano, in senso ostativo, solo le intercettazioni non autorizzate da un giudice o da un’autorità indipendente o disposte con provvedimenti non motivati; non integrano invece violazione le intercettazioni di massa, se assistite da efficaci garanzie, né l’indisponibilità dell’algoritmo di decriptazione.

Nel caso concreto, il motivo è infondato, al limite dell’inammissibilità: la difesa non ha specificato quali conversazioni fossero frutto di intercettazione e quali di acquisizione statica, né ha dimostrato di avere avanzato richiesta allo Stato in cui il dato probatorio è stato formato. Il ricorso esplorativo non supera la presunzione di legittimità degli atti compiuti all’estero. La Corte richiama inoltre la sentenza della Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, M.N., EncroChat.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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