Motivazione sulla pena prossima al minimo non richiede analisi dettagliata (Cass. pen. Sez. VII n. 34562 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti dal giudice si richiede solo quando la pena sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Allorché la sanzione sia irrogata in misura media o prossima al minimo, la scelta si considera implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ed è insindacabile in cassazione, in quanto riservata al giudice di merito. È inammissibile per manifesta infondatezza, e per difetto di specificità, il ricorso che si limiti a censurare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2, cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa. La Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità. Il ricorrente, anziché confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, ha reiterato censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito. La Corte richiama Sez. 6 n. 8700 del 2013 e Sez. U n. 8825 del 2017, i cui principi, affermati sui motivi d’appello, si applicano anche al ricorso per cassazione.
Nel merito, la Corte territoriale aveva evidenziato come la pena applicata fosse particolarmente mite. L’imputato risulta gravato da numerosissimi precedenti specifici; le condizioni di disagio allegate dalla difesa sono rimaste indimostrate. La condotta immediatamente successiva al fatto è stata particolarmente aggressiva.
Il giudice di primo grado era partito da una pena detentiva di base che si discosta di un solo mese dal minimo edittale, aumentandola di un solo mese a titolo di continuazione. La Corte rileva che, contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, l’aumento praticato è addirittura inferiore al limite minimo di un terzo della pena base, che il giudice avrebbe dovuto rispettare ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. Tale errore, in assenza di impugnazione della parte pubblica, non è emendabile per il divieto di reformatio in peius.
La Corte enuncia quindi il principio centrale: la specifica e dettagliata motivazione sulla pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media; è invece insindacabile, perché riservata al giudice di merito, la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo (Sez. 2 n. 36104 del 2017, Sez. 4 n. 27959 del 2013, Sez. 2 n. 28852 del 2013, Sez. 4 n. 21294 del 2013).
All’accertata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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