Giudizio di rinvio: piena cognizione senza reiterare i vizi motivazionali (Cass. pen. Sez. V n. 31742/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento per vizio di motivazione, il giudice dispone di pieni poteri di cognizione sul capo annullato e può rivalutare autonomamente l’intero compendio probatorio. Deve tuttavia conformarsi alle questioni di diritto decise dalla Cassazione e motivare secondo lo schema indicato dalla pronuncia rescindente, senza reiterare i vizi già censurati. Il vincolo è negativo: le valutazioni fattuali espresse in sede di legittimità non diventano accertamenti definitivi e non delimitano i poteri cognitivi del giudice di rinvio. Nella prova indiziaria, la responsabilità non può fondarsi su congetture insuscettibili di verifica, ma richiede fatti certi, valutati prima singolarmente e poi unitariamente. L’art. 7 della legge n. 895 del 1967 configura autonomi reati aventi a oggetto armi comuni da sparo e non una circostanza attenuante dei delitti relativi alle armi da guerra.
Il Fatto
L’imputata era stata assolta in primo grado dalle contestazioni di omicidio aggravato e di porto e detenzione dell’arma utilizzata. A seguito dell’impugnazione del pubblico ministero e delle parti civili, la decisione era stata riformata con l’affermazione della responsabilità. La prima sentenza di appello era stata poi annullata dalla Cassazione per vizio di motivazione.
Nel giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello aveva nuovamente condannato l’imputata per l’omicidio aggravato e per il porto del fucile, assolvendola dalla detenzione. Il ricorso censurava, tra l’altro, l’inosservanza del mandato rescindente, la carenza della motivazione rafforzata, la valutazione atomistica degli indizi e l’omesso riconoscimento della prescrizione del reato in materia di armi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione chiarisce anzitutto la portata dell’art. 627 cod. proc. pen. L’annullamento per vizio motivazionale determina la piena riespansione dei poteri di accertamento del giudice di rinvio. Quest’ultimo può ricostruire nuovamente il fatto e valorizzare elementi prima trascurati. Non può, però, riprodurre gli errori segnalati dalla sentenza rescindente né considerare le valutazioni fattuali della Cassazione come punti definitivamente acquisiti.
La sentenza impugnata non ha rispettato tali coordinate. La Corte territoriale ha assunto come “punti fermi” alcune valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento e ha richiamato la correttezza di parti della precedente sentenza di appello. Ha quindi omesso un esame autonomo e complessivo degli indizi, nonostante l’ampia rinnovazione dell’istruttoria.
La motivazione è risultata generica anche rispetto ai tracciati GPS, alle conversazioni intercettate e all’occultamento degli scarponi. In particolare, il giudice di rinvio ha attribuito rilievo a dialoghi dei quali aveva contemporaneamente affermato la difficile intelligibilità. Non ha inoltre illustrato in modo specifico gli esiti della nuova perizia e delle testimonianze assunte.
Analogo vizio riguarda l’esito negativo dell’esame sui residui di sparo. Pur riconoscendone la compatibilità con l’ipotesi che il soggetto non avesse sparato, la sentenza lo ha svalutato mediante ipotesi relative all’impiego di indumenti o a una successiva doccia. Si tratta, secondo la Cassazione, di congetture prive di verifica empirica. È mancato anche il confronto con le osservazioni tecniche difensive sulle condizioni atmosferiche e sulla dispersione delle particelle.
Il deficit motivazionale investe anche il contributo concorsuale attribuito all’imputata, ricostruito attraverso minacce, conversazioni dichiarate non intelligibili e condotte successive al fatto. La sentenza è stata pertanto annullata, quanto all’omicidio, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello. È rimasta assorbita la censura sulla premeditazione.
Quanto al porto dell’arma comune da sparo, l’autonomia del reato previsto dall’art. 7 della legge n. 895 del 1967 impone di calcolare la prescrizione sulla relativa cornice edittale. Considerati il termine massimo, l’interruzione e 154 giorni di sospensione, la prescrizione era maturata il 26.10.2023. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio il relativo capo, senza statuizioni civili da esaminare ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen.
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