Abrogazione dell’art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 e legalità della pena pecuniaria (Cass. pen. Sez. III n. 35035 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l’art. 84 del d.lgs. n. 141/2024 ha sostituito l’art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 prevedendo, a parità di pena detentiva, la sola reclusione da due a cinque anni, senza la multa congiunta. Poiché la nuova fattispecie costituisce norma penale più favorevole, in forza dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. il giudice è tenuto ad applicarla anche d’ufficio e a eliminare la pena pecuniaria inflitta con la precedente disciplina. La recidiva, disciplinata dall’art. 89 del medesimo decreto, opera nei soli casi in cui è prevista la sola multa e non integra l’aggravante ostativa al giudizio di favore.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973 per aver detenuto per la vendita un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore alla soglia di legge, con la contestazione della recidiva, riportando la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e una multa di rilevante importo.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29/11/2024, ha confermato integralmente la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l’illegalità della pena e la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché la fattispecie originaria è stata abrogata e sostituita da una norma più favorevole, che non contempla la pena pecuniaria congiunta a quella detentiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 ha operato una integrale rivisitazione della materia del contrabbando. In particolare l’art. 84 ha sostituito l’art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973, disponendo al comma 1 che chi introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La nuova fattispecie, a parità di pena edittale detentiva, non prevede più la multa, salvo i casi aggravati di cui all’art. 85, tra i quali non è annoverata la recidiva. Quest’ultima è disciplinata dall’art. 89 del medesimo decreto e si applica ai soli delitti di contrabbando per i quali è prevista la sola pena della multa, quale era il caso dell’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43/1973.

Da qui la conclusione: la recidiva contestata non integra una delle ipotesi aggravate che mantengono la pena pecuniaria e non impedisce il giudizio di comparazione tra la vecchia e la nuova disciplina. In forza dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. il giudice di appello avrebbe dovuto applicare la norma più favorevole, che non prevede la multa congiunta alla detenzione.

Il ricorso è pertanto fondato. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con esclusione della pena pecuniaria applicata, non essendo necessaria una nuova valutazione di merito: il giudice di legittimità elimina direttamente la multa, confermando nel resto la decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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