Sospensione condizionale non motivata: ricorso inammissibile per genericità (Cass. pen. Sez. VII n. 35514 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena senza illustrare l’incidenza del vizio denunciato sul quadro motivazionale complessivo è inammissibile per difetto di specificità. È parimenti inammissibile il motivo che, prospettando una diversa lettura delle fonti probatorie, si limiti a sollecitare una rivalutazione nel merito estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La presenza di precedenti sospensioni condizionali costituisce ragione ostativa alla reiterazione del beneficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 9 gennaio 2025, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani del 16 giugno 2023, che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., condannandolo alla pena di un anno di reclusione e quattrocento euro di multa. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per errata valutazione della prova; omessa motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all’art. 163 cod. pen. per mancata concessione del beneficio sospensivo.
La Motivazione della Corte
La settima sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i due motivi. Quanto al primo, la Corte ha rilevato che esso è manifestamente infondato perché volto a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, e privo di una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
I giudici di legittimità hanno in particolare evidenziato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione adeguata e logica laddove aveva valorizzato l’analisi dei campioni ematici prelevati dall’autocarro, dai quali era possibile estrapolare un profilo genetico riferibile al ricorrente. Decisivo, sul piano della ricostruzione, il punto di rinvenimento delle tracce ematiche, esattamente in corrispondenza della maniglia di apertura dello sportello lato passeggero: zona che non è ipotizzabile per un appoggio casuale, ma che deve inevitabilmente essere toccata da chi forza la serratura della portiera.
Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, ha di fatto reiterato considerazioni critiche già vagliate dai giudici di merito, tentando di ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Il ricorrente ha dedotto genericamente un’omessa motivazione senza illustrare l’incidenza del mancato esame della richiesta di sospensione condizionale, a fronte di un quadro motivazionale complessivamente reso dai giudici di merito con doppia decisione conforme. Il motivo non si confronta con le conformi statuizioni di merito e, in particolare, con l’argomentazione della prima decisione secondo cui la presenza di precedenti sospensioni è ostativa alla reiterazione del beneficio.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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