Pene sostitutive: la prognosi negativa non si fonda sui soli precedenti (Cass. pen. Sez. VII n. 35584 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può fondare la prognosi negativa sul solo riferimento ai precedenti penali. Può tuttavia trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti. La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità non preclude al giudice di valorizzare i fatti accertati ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., poiché il principio devolutivo di cui all’art. 597 cod. proc. pen. non impedisce di considerare i fatti per finalità diverse dall’accertamento della responsabilità. Il diniego della sanzione sostitutiva è congruamente motivato quando valorizza l’omogeneità e la vicinanza temporale dei precedenti e la condotta serbata durante l’esecuzione di una misura alternativa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10 marzo 2025, aveva confermato in parte la decisione del G.I.P. presso il Tribunale di Bari, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti e rideterminando la pena per due imputati, per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. I giudici di secondo grado avevano deciso dopo la rinuncia ai motivi di appello limitata al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica.

Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione. Il primo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione sul giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche e sul diniego della sanzione sostitutiva; il secondo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per il solo vizio di motivazione sul diniego della sanzione sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara entrambi i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Sul primo profilo, la Corte territoriale aveva correttamente osservato che la rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale non preclude al giudice di valorizzare gli elementi fattuali emergenti dal processo ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. Il principio devolutivo di cui all’art. 597 cod. proc. pen. non impedisce di considerare i fatti accertati per finalità diverse dalla determinazione della responsabilità.

Il bilanciamento operato dai giudici di merito, che ha valorizzato tanto la resipiscenza manifestata quanto la gravità del fatto e l’intensità del dolo, è ritenuto immune da vizi logici.

Quanto al diniego della sanzione sostitutiva, la Corte richiama il principio per cui il giudice non può argomentare la prognosi negativa facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. II n. 45859 del 22.10.2024, Rv. 287348).

Nel caso del primo ricorrente, la motivazione ha richiamato la precedente condanna per analogo delitto di furto in appartamento, divenuta irrevocabile, per la quale era stata concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ancora in corso al momento del nuovo delitto; inoltre la condotta successiva, tra possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e assenza ingiustificata al controllo domiciliare, conferma la prognosi sfavorevole.

Per il secondo ricorrente, la Corte d’appello ha evidenziato l’alta professionalità dimostrata e l’assenza di qualsiasi segno di deterrenza conseguente alle condanne già riportate, valorizzando l’omogeneità e la vicinanza temporale della pregressa condotta criminosa rispetto al fatto per cui si procede. Il nuovo reato, della stessa specie del precedente, segna un salto di qualità: il furto ex art. 624 bis cod. pen. è stato portato a termine, mentre in passato era rimasto allo stadio del tentativo. La capacità delinquenziale è ritenuta aumentata e la prognosi negativa immune da profili di illogicità.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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