Prescrizione sopravvenuta e rideterminazione della pena nel peculato continuato (Cass. pen. Sez. VI n. 36650 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, qualora nelle more del giudizio di legittimità sopravvenga la prescrizione di tutte le condotte ritenute più gravi, la Corte di cassazione deve verificare l’effetto estintivo sul residuo reato non prescritto. È affetto da vizio di motivazione il giudice di appello che, pur dichiarando la prescrizione di parte dei fatti, individui quale reato più grave ai fini della determinazione della pena base una condotta già coperta dalla causa estintiva. Accertata la prescrizione delle condotte anteriori al 13 settembre 2012, per il solo reato residuo la quantificazione della pena può essere operata direttamente in sede di legittimità quando risulti sostanzialmente vincolata e non richieda ulteriori valutazioni di merito, con rinvio al giudice di appello per il solo giudizio sulla concessione della sospensione condizionale.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato il ricorrente per il reato continuato di peculato, commesso mediante l’appropriazione dei fondi attribuiti al gruppo consigliare di un partito. Nel confermare la responsabilità, il giudice di appello aveva dichiarato la prescrizione delle condotte commesse in epoca antecedente al 10 maggio 2011. Nel procedere alla rideterminazione della pena, tuttavia, aveva individuato quale reato più grave il peculato commesso il 10 febbraio 2011 — condotta già prescritta — calcolando su quella la pena base e applicando poi gli aumenti per la continuazione.

Il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione: con il primo ha censurato la quantificazione della pena e chiesto, altresì, la declaratoria della prescrizione ulteriormente maturata nelle more del giudizio, individuando quale unica condotta non prescritta quella commessa il 28 dicembre 2012; con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, relativo all’accertamento della responsabilità, e lo dichiara infondato. Il ricorrente assumeva la contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte di appello, pur aderendo all’orientamento secondo cui la prova del peculato non può fondarsi esclusivamente sulla mancata o insufficiente giustificazione delle spese, non avrebbe poi indicato elementi idonei a dimostrare la destinazione illecita del denaro.

Il motivo non regge. La sentenza di appello, letta congiuntamente a quella di primo grado, ha ritenuto con motivazione non censurabile in sede di legittimità la sussistenza di plurimi elementi indiziari dimostrativi dell’utilizzo indebito dei fondi consiliari. La sentenza di primo grado aveva compiutamente individuato i limiti entro i quali i fondi erano utilizzabili, accertando che il ricorrente li aveva destinati a finalità diverse e incompatibili. Rispetto a tale quadro probatorio, assume rilievo il passaggio della motivazione di appello che stigmatizza il fatto che l’assegno tratto sul conto corrente del gruppo consiliare, in data 28 gennaio 2012, recava quale beneficiario il ricorrente, da cui è stata desunta la sicura appropriazione per ragioni personali.

Il primo motivo, relativo alla determinazione della pena, è invece fondato. La Corte di appello, pur avendo correttamente dichiarato la prescrizione dei reati commessi fino al 10 maggio 2011, ha quantificato la sanzione individuando quale condotta più grave il peculato commesso il 10 febbraio 2011, per l’importo di €1.649,00, e su quella ha applicato gli aumenti per la continuazione. La Corte esclude che si tratti di un mero refuso, poiché viene specificato anche l’importo dell’appropriazione, corrispondente proprio al reato commesso in quella data.

La fondatezza del motivo impone la verifica dell’ulteriore effetto estintivo maturato per decorso del tempo. Considerato che la pena prevista ratione temporis per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. era pari, nel massimo, a dieci anni di reclusione, il termine massimo di prescrizione è determinato in dodici anni e sei mesi, cui si aggiungono ulteriori centotre giorni di sospensione maturati nel giudizio di primo grado. Ne deriva che risultano prescritte tutte le condotte di peculato commesse prima del 13 settembre 2012: l’unico reato tuttora perseguibile è l’appropriazione commessa il 28 dicembre 2012, per l’importo di €1.209,00, come riconosciuto dalla stessa difesa.

Per il reato residuo la Corte procede direttamente alla determinazione della pena, poiché sia in primo sia in secondo grado i giudici di merito avevano applicato la pena minima di tre anni, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche, pervenendo a due anni di reclusione: quantificazione sostanzialmente vincolata e recepibile in sede di legittimità. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena in due anni di reclusione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Cagliari per il solo giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale, trattandosi di valutazione di merito non espletabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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