Estorsione e illecita concorrenza concorrono se la violenza colpisce l’imprenditore (Cass. pen. Sez. VII n. 36827 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’art. 513-bis cod. pen., trattandosi di fattispecie differenti. La diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l’azione violenta: integra il delitto di illecita concorrenza la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell’impresa; si configura invece l’estorsione quando l’azione violenta si risolve in coazione fisica e psichica dell’imprenditore e non si traduce in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell’attività economica concorrente. Ne deriva che è inammissibile il ricorso che riproponga, senza critica puntuale, censure già scrutinate e disattese dal giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 25 febbraio 2025, confermava la responsabilità degli imputati per il delitto di tentata estorsione aggravata. Avverso tale pronuncia i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con unico atto e comuni motivi.

Con il primo motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del reato ascritto in quello di illecita concorrenza con minaccia e violenza. Con il secondo lamentavano l’omessa applicazione dell’art. 56, terzo comma, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già presentati in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, rispetto alle quali il ricorrente non si rapporta in termini puntuali.

Sul piano sostanziale, a fronte della incontrastata ricostruzione fattuale, i giudici di appello avevano argomentato la configurabilità di un’ipotesi di concorso formale tra reati e non di concorso apparente di norme, in accordo con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022).

Il discrimine è indicato nelle modalità dell’azione violenta. Integra il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali con comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell’impresa. Si configura invece l’estorsione quando l’azione violenta si risolve in coazione fisica e psichica dell’imprenditore e non si traduce in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell’attività economica concorrente.

Anche il secondo motivo, concernente l’omessa applicazione dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., riproduce rilievi scrutinati e disattesi dalla Corte di merito sulla scorta di un apparato giustificativo corretto e sostenuto da pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità: i ricorrenti, più che condurre una critica puntuale, si limitano a esprimere mero dissenso valutativo.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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