Continuazione tra contravvenzioni solo se il dolo è comune (Cass. pen. Sez. IV n. 38522 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La continuazione è configurabile anche tra contravvenzioni, purché l’elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, richiedendo l’istituto l’unicità del disegno criminoso, consistente nell’ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. La fattispecie di guida senza patente prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada è di natura dolosa, perché esige la coscienza e volontà di porsi alla guida senza titolo abilitativo. È quindi affetta da violazione di legge la sentenza di merito che nega l’applicazione della continuazione sulla base della pretesa natura meramente colposa dell’illecito, senza esaminare la richiesta difensiva.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto a giudizio per due violazioni dell’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, contestate per essere stato colto in due occasioni, a distanza di alcuni mesi, alla guida di un autoveicolo senza patente e dopo essere già stato sanzionato in via amministrativa nel biennio precedente.

All’esito di giudizio abbreviato il Tribunale lo aveva condannato a tre mesi di arresto e a 3.000,00 euro di ammenda per ciascuna violazione. La Corte d’appello ha confermato la condanna, escludendo l’art. 131-bis cod. pen. e negando le attenuanti generiche e la continuazione, sul presupposto della natura colposa dei reati. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la continuazione può essere ravvisata anche tra contravvenzioni, a condizione che l’elemento soggettivo comune sia il dolo. L’istituto presuppone infatti l’unicità del disegno criminoso, che si sostanzia nell’ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. Sul punto la Corte richiama Sez. III n. 45941 del 2019 e Sez. III n. 10235 del 2013.

Applicando tale regola al caso concreto, i giudici di legittimità rilevano che la fattispecie dell’art. 116, comma 15, cod. strada deve ritenersi di natura dolosa. Essa richiede, per il suo perfezionamento, la coscienza e volontà di porsi alla guida senza titolo abilitativo: si tratta di una condotta consapevole, che esclude la possibilità che il reato si perfezioni per sola negligenza o imprudenza.

Ne deriva che la conclusione della Corte territoriale è caratterizzata da violazione di legge, nella parte in cui non ha esaminato la richiesta difensiva di applicazione della continuazione, fondata sulla pretesa natura meramente colposa dell’illecito. Il giudice di merito ha dunque omesso di confrontarsi con un profilo decisivo, che avrebbe potuto incidere sul trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame della censura ad altra Corte d’appello, individuata ai sensi dell’art. 175 disp. att. cod. proc. pen.. Contestualmente, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

Nota della Redazione

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