Estorsione aggravata dal rapporto di lavoro e prescrizione per mensilità (Cass. pen. Sez. II n. 38914 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare trattamenti retributivi deteriori, facendo loro sottoscrivere buste paga attestanti somme maggiori di quelle effettivamente versate. L’assenza di un’indagine sulla vulnerabilità economica della vittima è irrilevante, poiché il reato si realizza nel momento in cui il datore prospetta la perdita del lavoro sfruttando la propria condizione di prevalenza. In tema di prescrizione, il reato si rinnova con ciascuna mensilità: il termine decorre dal singolo pagamento e non dalla cessazione del rapporto, con la conseguente estinzione delle condotte più risalenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21/11/2024, ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la pronuncia del Tribunale di Nola che aveva condannato l’imputato per il reato di estorsione. La vicenda riguarda la gestione di una scuola, nella quale le persone offese, assunte come dipendenti, ricevevano buste paga ed assegni corrispondenti a somme poi in parte restituite al datore di lavoro.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 629 cod. pen. e il vizio di motivazione, negando la sussistenza dell’estorsione e riconducendo la vicenda a un ordinario inadempimento contrattuale. Con il secondo ha invocato la prescrizione, qualificando il reato come reato-evento con tempus commissi delicti coincidente con la stipula del contratto.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Quanto alla dedotta insufficienza della motivazione, il Collegio osserva che ci si trova di fronte a una doppia conforme in relazione all’affermazione di responsabilità: le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico corpo decisionale, essendo rispettati i parametri di richiamo e l’adozione dei medesimi criteri valutativi (richiamate Sez. III n. 44418 del 2013 e Sez. II n. 37295 del 2019).
La Corte esclude che la ricostruzione difensiva possa essere seguita, poiché in sede di legittimità non sono consentite letture alternative del fatto. Le premesse fattuali risultano sostanzialmente incontestate: le modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro, le ore prestate e le modalità di pagamento con emissione di busta paga e assegno, seguiti dalla restituzione di parte delle somme. Il Collegio conferma l’inquadramento giuridico dato dai giudici di merito, in linea con l’orientamento secondo cui integra estorsione la condotta del datore che, approfittando della prevalenza dell’offerta sulla domanda, coarta il lavoratore con la minaccia di licenziamento (citate Sez. II n. 656 del 2009, Sez. II n. 677 del 2014, Sez. II n. 50074 del 2013 e Sez. II n. 11107 del 2017).
Il meccanismo del pagamento inferiore, quasi della metà, rispetto alla retribuzione calcolata sull’orario effettivamente prestato, è di per sé indicativo di una condizione di ricatto. La Corte valorizza lo svilimento della prestazione lavorativa, reificata e ridotta a merce di scambio, e la pretesa che la lavoratrice, in caso di assenza, remunerasse la propria sostituta. La prospettazione della “porta aperta” costituisce espressione inequivoca di minaccia estorsiva, non potendo essere invocata la rimessione alla vittima della scelta della condotta per escludere il reato (Sez. II n. 3724 del 2021). Il Collegio esclude altresì che sia necessaria una prova della condizione di debolezza delle persone offese, poiché la configurabilità del reato non richiede alcuna indagine sul contesto economico o sulla vulnerabilità della vittima.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene fondato il rilievo sulla prescrizione. I giudici di appello avevano indebitamente ricostruito il reato come estorsione contrattuale di lunga durata, con decorrenza del termine dalla cessazione del rapporto di lavoro. Osserva invece il Collegio che, sebbene il delitto si ripeta ogni mese, ciò comporta la ripetizione periodica della fattispecie: la prescrizione inizia a maturare con ciascuna mensilità e dal singolo pagamento decorre un nuovo termine, con progressione che ha comportato l’estinzione delle condotte iniziali, fino a dodici anni e sei mesi indietro, cui vanno aggiunte le sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado.
Pertanto, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., per le condotte sopravvissute va dichiarata la irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. La Corte annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 13 novembre 2012, perché estinti per prescrizione, rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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