Diffamazione a mezzo stampa diritto di critica non scrimina condotta scorretta (Cass. pen. Sez. V n. 39794 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di critica, anche politica e in forma sferzante, non scrimina la falsa attribuzione di una condotta scorretta utilizzata come fondamento della critica stessa. L’esimente putativa del diritto di cronaca e di critica richiede che il giornalista abbia assolto con scrupolo al dovere di controllare e verificare l’oggetto della propria narrativa. Nel giornalismo d’inchiesta l’obbligo di verità sostanziale non è sostituito da un più blando onere di verifica dell’attendibilità delle fonti. Il carattere diffamatorio del titolo di un articolo non è escluso dalla percezione del lettore medio quando il titolo, letto nel contesto unitario della pubblicazione, trovi conferma nel testo e veicoli un messaggio lesivo. I parametri di cui all’art. 133 cod. pen. possono essere valorizzati contestualmente per la recidiva, per il diniego delle attenuanti generiche e per la commisurazione della pena, senza violazione del ne bis in idem sostanziale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28 marzo 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. All’imputato, autore di un articolo pubblicato su un sito internet, era contestata la pubblicazione di un pezzo che adombrava un’indebita interferenza del direttore di un ente pubblico in una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di ristorazione, collegandola alla sua frequentazione abituale di un locale poi assunto a capofila del consorzio aggiudicatario.
I giudici di merito hanno ritenuto lesa la reputazione della persona offesa sotto il duplice profilo professionale e personale, escludendo la scriminante del diritto di cronaca e di critica anche in forma putativa. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi, con i quali ha censurato il mancato riconoscimento dell’esimente, il giudizio sulla recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulla pretesa operatività della scriminante dell’art. 51 cod. pen. e sulla qualificazione della condotta come giornalismo d’inchiesta e critica politica. Il ricorrente sosteneva che, in tale ambito, l’obbligo di verità oggettiva andrebbe attenuato e che sarebbe sufficiente aver saggiato l’attendibilità delle fonti.
La Corte rileva che il giudice d’appello ha escluso l’esimente muovendo da un accertamento in fatto — la falsità del nucleo essenziale della notizia — insindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi logici manifesti. I giudici di merito hanno accertato in modo categorico che la procedura di gara non era stata vinta dal locale né da una società a esso riconducibile, mentre l’articolo lasciava intendere il contrario, già a partire dal titolo.
La Corte ribadisce che il diritto di critica, pur di carattere valutativo e soggettivo, non può prescindere da un nucleo fattuale veritiero: non può essa stessa creare la base fattuale su cui innestarsi. La critica politica può rendere non punibili espressioni aspre e giudizi ingiuriosi riferiti a comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante posta a fondamento della critica. Sul punto richiama Sez. 5 n. 14459 del 02.02.2011 e Sez. 5 n. 20998 del 20.04.2015.
Quanto al giornalismo d’inchiesta, la Corte esclude che l’obbligo di verità sia sostituito da un mero onere di verifica delle fonti: l’esimente putativa esige che il giornalista abbia controllato con scrupolo l’oggetto della narrativa, superando ogni dubbio nei limiti consentiti (Sez. 5 n. 50189 del 04.11.2019; Sez. 5 n. 14013 del 12.02.2020). La pubblicazione di link ad atti amministrativi si risolve in una generica richiesta di rivalutazione probatoria, inammissibile in Cassazione.
Sul titolo dell’articolo, la Corte conferma che esso può avere autonoma valenza diffamatoria, essendo idoneo a veicolare un messaggio compiuto e a orientare il lettore, tanto più se caratterizzato da espressioni forti e lapidarie (Sez. 5 n. 6110 del 14.12.2018). Il riferimento al lettore medio, che non si ferma al titolo, non elimina la rilevanza penale del titolo quando questo trovi conferma nel testo e nel contesto unitario della pubblicazione (Sez. 5 n. 10967 del 14.11.2019; Sez. 5 n. 13017 del 23.02.2024).
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. Sulla recidiva, la Corte ricorda che l’aumento di pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sindacabili solo per manifesta illogicità, ed è sufficiente che la nuova condotta costituisca significativa conferma di una pregressa tendenza delinquenziale (Sez. 6 n. 56972 del 20.06.2018; Sez. Un. n. 5859 del 27.10.2011). La motivazione ha valorizzato la specifica omogeneità e la prossimità temporale dei precedenti.
Quanto alle attenuanti generiche, per negare il beneficio dell’art. 62-bis cod. pen. è sufficiente che il giudice richiami l’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 1 n. 39566 del 16.02.2017); la mancata collaborazione esemplifica l’assenza di elementi favorevoli, non sanzionando la protesta d’innocenza. Sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale, è sufficiente l’indicazione di adeguatezza. Infine, la Corte esclude la violazione del ne bis in idem sostanziale: i parametri dell’art. 133 cod. pen. possono essere valorizzati contestualmente per fini distinti (Sez. 3 n. 17054 del 13.12.2018). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; nulla è liquidato alla parte civile.
Nota della Redazione
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