Reato continuato in executivis: metodo di rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 33881 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato tra reati separatamente giudicati con sentenze ciascuna delle quali abbia già unificato più violazioni ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice dell’esecuzione, chiamato a rideterminare la pena ex art. 671 cod. proc. pen., deve dapprima scorporare tutte le violazioni riunite dai giudici della cognizione, poi individuare un solo reato più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e solo su tale pena base operare autonomi e motivati aumenti per ciascun reato satellite. È illegittima l’ordinanza che assuma come pena base la pena complessiva già inflitta per un gruppo di reati legati dalla continuazione, anziché quella del singolo reato più grave. In sede di rinvio il giudice deve calcolare e motivare distintamente l’aumento per ogni reato satellite, in proporzione alla relativa gravità, non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in ordine ai reati per i quali risultava condannato con due sentenze irrevocabili: una pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria dell’11 maggio 2020 e una della Corte di appello di Venezia del 6 giugno 2023, ciascuna relativa a più reati già unificati dalla continuazione.
Con ordinanza dell’8 luglio 2025 il giudice dell’esecuzione riconosceva la continuazione e rideterminava la pena complessiva in venti anni e quattro mesi di reclusione. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e dell’art. 671 cod. proc. pen. sotto il profilo del metodo seguito nella rideterminazione degli aumenti di pena.
La Motivazione della Corte
La Sez. I ritiene fondata la censura sul metodo di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con assorbimento dell’altra. Il collegio richiama il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: quando il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, ciascuno dei quali già unificato ex art. 81 cod. pen., deve anzitutto scorporare tutti i reati riuniti, individuare quello più grave — ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per cui è stata inflitta la pena più grave — e solo su tale pena base operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già unificati con il reato posto a base del nuovo computo.
Nel caso concreto, dall’ordinanza emerge che il giudice dell’esecuzione non ha rispettato tale sequenza: non ha individuato, come più grave, un solo reato fra tutti quelli per i quali ha riconosciuto la continuazione e non ha determinato gli aumenti muovendo dalla pena base del singolo reato più grave. Ha invece assunto come pena base la misura di diciassette anni e quattro mesi di reclusione indicata dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria come pena complessiva per più reati legati dalla continuazione, e non come pena base per il reato più grave.
La Corte richiama i precedenti conformi (Sez. I n. 17948 del 2024, Sez. I n. 21424 del 2019 e Sez. V n. 8436 del 2013) e richiama, per il giudizio di rinvio, il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021: il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento distintamente per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Il collegio richiama inoltre Sez. I n. 800 del 2020, secondo cui il giudice, titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., deve rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico-giuridico seguito, non bastando il rispetto del limite legale del triplo della pena-base. Nel giudizio di rinvio dovrà applicarsi l’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, e l’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che escludono dalla partecipazione al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato l’ordinanza in materia di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. L’ordinanza è pertanto annullata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
Nota della Redazione
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