Nullità intermedie tardive e prova oltre il ragionevole dubbio (Cass. pen. Sez. III n. 33961 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le nullità a regime intermedio relative ad atti compiuti nelle fasi anteriori al dibattimento, cui il difensore non abbia assistito, devono essere eccepite prima della deliberazione della sentenza di primo grado, a pena di decadenza ex art. 180 cod. proc. pen., e non possono essere dedotte per la prima volta con l’impugnazione. La parte che invochi la natura irripetibile dell’atto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. ha l’onere di allegare e documentare le ragioni della non ripetibilità, non essendo sufficiente la mera prospettazione. In tema di responsabilità, la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio impone al giudice di confrontarsi con le ipotesi alternative solo quando esse trovino riscontro nell’oggettività delle acquisizioni probatorie; il dubbio che si collochi fuori dall’ordine naturale delle cose non infrange il giudizio di colpevolezza.
Il Fatto
Con sentenza del 14/05/2025 il Tribunale di Ragusa ha condannato il titolare e legale rappresentante di una ditta agricola alla pena dell’ammenda per la contravvenzione di cui agli art. 5, lett. h), e 6, comma 4, legge n. 283 del 1962, per aver prodotto e commercializzato pomodori contenenti pesticidi vietati, accertati mediante analisi di laboratorio.
L’appello proposto dal difensore è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello, trattandosi di sentenza inappellabile. La Cassazione, con pronuncia del 01/04/2026, ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità e, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, ha rinviato per la decisione. Il ricorso è affidato a tre motivi: nullità delle analisi per omesso avviso all’indagato; violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e incerta riconducibilità del prodotto all’imputato; insufficienza e contraddittorietà della prova. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte riqualifica la questione come nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., incidendo essa sull’intervento dell’imputato. Trattandosi di nullità afferente ad atto delle indagini preliminari a cui la parte non ha assistito, opera l’art. 180 cod. proc. pen.: tali nullità non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
L’eccezione, sollevata esclusivamente con l’impugnazione, è dunque tardiva, non avendo il ricorrente documentato di averla proposta nel corso del giudizio. Né è stata argomentata la natura irripetibile dell’accertamento: il ricorrente non ha allegato che l’oggetto esaminato fosse soggetto a modificazione irreversibile o che la procedura di campionamento ne avesse determinato l’irripetibilità, con conseguente impossibilità di ripetizione dell’atto.
Sui motivi secondo e terzo la Corte richiama il metodo di verifica imposto dalla regola dell’oltre il ragionevole dubbio. Il giudice deve interrogarsi sulla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria solo qualora esse siano additate dall’oggettività delle acquisizioni probatorie. La condanna è possibile quando la ricostruzione fattuale espunga dallo spettro valutativo le sole eventualità remote, astrattamente possibili ma prive di qualsiasi riscontro processuale e collocate al di fuori dell’ordine naturale delle cose e dell’ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. I n. 17921 del 2010 e Sez. I n. 4111 del 2011.
Nel caso concreto il giudice di merito ha adempiuto a tale obbligo: il tecnico della prevenzione aveva effettuato il prelievo a campione presso il supermercato e inviato i campioni all’istituto zooprofilattico; dal certificato di analisi emergeva la presenza di iprodione, fungicida nocivo e non consentito. All’esito positivo sono state svolte le indagini per individuare il produttore primario della filiera ed è stata reperita la fattura d’acquisto emessa dalla ditta. Su tali basi, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, è stata affermata la responsabilità del legale rappresentante.
Il ricorso è pertanto inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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