Diniego delle attenuanti generiche e pena vicina al minimo: motivazione sufficiente (Cass. pen. Sez. VII n. 35148 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente implicito superamento degli altri. Quando la pena è fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale che a valori medi, il mero richiamo a criteri di adeguatezza o congruità, ovvero ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., costituisce motivazione sufficiente a dimostrare la proporzione della pena all’entità del fatto, poiché l’obbligo motivazionale sulla congruità della sanzione si attenua quanto più la pena concretamente irrogata si avvicina al minimo edittale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, alla pena di mesi 9 di reclusione, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 424 cod. pen. La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione.

Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando il trattamento sanzionatorio. Ha reiterato le argomentazioni già rappresentate alla Corte territoriale con apposita memoria: l’avvio, successivamente ai fatti, di una regolare attività lavorativa, l’assenza di condotte delittuose particolarmente allarmanti e la riflessione sul disvalore della propria azione. Tali elementi, a suo avviso, non erano stati adeguatamente apprezzati, con conseguente illegittimo diniego delle attenuanti generiche e irrogazione di una pena eccessiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata si colloca nell’alveo del costante dictum di legittimità, secondo cui, ai fini dell’obbligo motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente implicito superamento degli altri (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172).

Nel caso concreto la Corte territoriale non si è arrestata a una formula di stile, ma ha puntualmente indicato la gravità del fatto — l’incendio di un veicolo, potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei residenti in un quartiere densamente popolato e in orario notturno — e la presenza di precedenti condanne. Tali elementi sono stati ritenuti prevalenti rispetto al dato evocato dal ricorrente, dello svolgimento di attività lavorativa, giudicato inidoneo ad attenuare la gravità della condotta.

Parimenti generica è stata considerata la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio. La pena base è stata determinata in misura ben inferiore al medio edittale, ritenuta adeguata e coerente con gli indici di gravità del fatto. La decisione è in linea con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale che a valori medi, il mero richiamo a criteri di adeguatezza o congruità, ovvero ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., costituisce motivazione sufficiente a dimostrare la proporzione della pena all’entità del fatto, poiché l’obbligo motivazionale si attenua quanto più la pena irrogata si avvicina al minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *