Sequestro preventivo impeditivo: pertinenza essenziale e non occasionale della cosa al reato (Cass. pen. Sez. III n. 41194 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo impeditivo, adottato ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., presuppone un rapporto di pertinenza tra la cosa e il reato che non può essere meramente occasionale. La res sequestrabile è solo quella strutturalmente e specificamente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa, ovvero divenuta tale per effetto del ripetuto uso illecito. Il giudice deve accertare una strumentalità essenziale e una abituale adibizione del bene all’attività delittuosa, non essendo sufficiente un utilizzo sporadico. In mancanza di un apparato motivazionale che dia conto di tale vincolo, il provvedimento è affetto da motivazione apparente, sindacabile in cassazione come violazione di legge.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha solo in parte accolto l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip del medesimo Tribunale. La misura riguardava un immobile, acquistato in data 8 novembre 2022, finalizzato alla successiva confisca per equivalente, e una autovettura, vincolata con finalità impeditiva ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. perché utilizzata per la commissione di uno dei reati scopo dell’associazione.

Il giudice del riesame ha revocato il sequestro dell’immobile, rilevata la mancata esplicitazione delle ragioni del pericolo nel ritardo, e ha confermato quello del veicolo. La ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo l’occasionalità dell’utilizzo illecito del mezzo e la contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’acquisizione pacifica che l’autovettura è di proprietà della ricorrente e che il vincolo impeditivo si fonda sull’uso del mezzo per recarsi, unitamente ad altri correi, nel luogo ove doveva essere eseguito il trasbordo dei tabacchi. Il nodo giuridico è dunque la nozione di pertinenza al reato rilevante ai fini del sequestro preventivo impeditivo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per il sequestro non finalizzato alla confisca, non occorre un rapporto di derivazione tra il bene e il reato, ma rileva il collegamento tra il reato e la cosa, non tra questa e l’autore. Tuttavia, poiché in astratto ogni cosa può servire a commettere reati futuri, il giudice deve restringere il concetto alle sole cose dotate di pericolosità intrinseca, ossia di una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri, o che tale pericolosità abbiano acquisito per effetto del ripetuto uso.

Il rapporto di strumentalità deve quindi essere essenziale e non occasionale. Diversamente, si allargherebbe a dismisura il concetto di sequestrabilità, sacrificando in modo indiscriminato i diritti patrimoniali del cittadino, salvo che la disponibilità della cosa sia oggettivamente e specificamente predisposta per l’attività criminosa. La Corte estende il ragionamento alla confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., rilevando l’identità del parametro di pericolosità sociale in corso di processo e in esito alla condanna.

Nel caso concreto il vincolo di pertinenzialità è stato desunto dal Tribunale dal ruolo esecutivo, contabile e logistico-informativo della ricorrente. La Corte osserva che tali compiti, di carattere impiegatizio, non implicano l’uso di alcun veicolo, salvo l’unico accesso al luogo del trasbordo, che si caratterizza per la sua unicità. La motivazione dell’ordinanza risulta perciò del tutto apparente, non consentendo la ricostruzione del ragionamento seguito.

Segue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per la carenza di effettiva motivazione sulla abituale adibizione del veicolo alla commissione dei reati e sulla conseguente pertinenzialità del bene al delitto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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