Riparazione per ingiusta detenzione: possesso di stupefacenti oltre soglia è colpa grave (Cass. pen. Sez. IV n. 41651 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa all’indennizzo non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva della condotta, valutata secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit. Il giudice della riparazione accerta in via autonoma, con valutazione ex ante, se il comportamento dell’interessato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare, senza rivalutare i gravi indizi di colpevolezza. Integra condotta gravemente colposa, con effetto sinergico rispetto alla misura, il possesso di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccedente il valore-soglia previsto dal d.m. 11 aprile 2000, che, pur penalmente irrilevante, costituisce illecito amministrativo idoneo a provocare l’intervento della polizia giudiziaria.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha respinto con ordinanza la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto l’indennizzo per la custodia cautelare subita a seguito di arresto in flagranza nell’ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, dai quali era stato poi definitivamente assolto.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte di merito avrebbe adottato una motivazione avulsa dalle risultanze processuali, non considerando il proprio comportamento collaborativo e l’erronea valutazione dei giudici della cautela. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso; il Ministero resistente ha depositato memoria insistendo per la reiezione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la correttezza dell’analisi svolta dal giudice della riparazione secondo i parametri dell’art. 314 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha valutato in modo congruo e logico la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, con effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita.

Il Collegio ricostruisce la nozione di colpa rilevante: essa non coincide con la colpa penale, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della condotta, che secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. La valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale e, secondo il costante indirizzo di legittimità richiamato (Sez. 4 n. 3359 del 2016; Sez. 4 n. 9212 del 2013; Sez. U n. 43 del 1995; Sez. 4 n. 13360 del 2025), egli ha piena libertà di valutare il materiale acquisito, non per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione civilistica.

Nel merito, l’ordinanza impugnata ha ritenuto che il comportamento dell’interessato, pur privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all’emissione e al protrarsi della misura. Rileva, in primo luogo, il possesso di stupefacente di diversa natura e in quantitativo prima facie non in linea con l’uso personale, condotta gravemente imprudente e foriera di un non imprevedibile intervento dell’Autorità giudiziaria.

Il Collegio ribadisce l’indirizzo secondo cui integra comportamento gravemente colposo il possesso, in circostanze indizianti, di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccedente il valore-soglia del d.m. 11 aprile 2000, che, seppur penalmente irrilevante, costituisce illecito amministrativo idoneo a provocare l’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 4 n. 22486 del 2018; Sez. 4 n. 10653 del 2012). Nel caso di specie il quantitativo eccedeva largamente tale soglia. Sono state inoltre considerate gravemente colpose e sinergiche le ulteriori condotte accertate in sede di cognizione, costituite dal possesso di diverse carte di credito non intestate al ricorrente e di una ingente somma di denaro contante. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali; nessuna liquidazione per il Ministero resistente, la cui memoria non si è confrontata con i motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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