Giudicato cautelare e consulenza tecnica come elemento nuovo (Cass. pen. Sez. II n. 41806 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica di parte che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una precedente ordinanza cautelare di rigetto costituisce elemento nuovo, idoneo a superare l’effetto preclusivo del giudicato cautelare. La preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne, infatti, solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e opera allo stato degli atti, essendo preordinata a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di modifica della situazione di riferimento. Il provvedimento cautelare resta quindi superabile quando intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. Ai fini dei gravi indizi di colpevolezza, l’accertamento tecnico della Polizia scientifica sull’analisi fonica delle voci intercettate può assumere valore meramente confermativo e non decisivo, ove il quadro indiziario sia sorretto da ulteriori elementi convergenti.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame delle misure cautelari personali rigettava l’appello proposto contro il provvedimento che aveva respinto l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per associazione per delinquere finalizzata a una serie di truffe in danno di anziani.
Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 416 cod. pen. e 640 cod. pen. e un vizio di motivazione. Il Tribunale, a suo avviso, aveva erroneamente ritenuto la preclusione derivante dal giudicato cautelare senza considerare un elemento di prova sopravvenuto e decisivo: una consulenza tecnica di parte che, previa acquisizione di un saggio fonico, aveva escluso l’attribuibilità con certezza al ricorrente delle voci registrate nelle intercettazioni. Si contestava, inoltre, la capacità dimostrativa dell’analisi fonica dei tecnici della Polizia di Stato, ritenuta basata su metodo scientifico criticabile.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che l’accertamento tecnico posto a fondamento dell’istanza di revoca è qualificabile come elemento nuovo, non essendo disponibile al momento del giudizio di riesame. Non poteva dunque ritenersi formato, sul punto, il giudicato cautelare. La preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate, non quelle deducibili e non dedotte, e opera allo stato degli atti.
Richiamando Sez. V n. 1241 del 02.10.2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724-01, la Corte ribadisce che la preclusione è preordinata a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata quando intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. E, sulla scorta di Sez. V n. 17971 del 07.02.2020, Nebbia, Rv. 279411-01, può costituire elemento nuovo la consulenza tecnica che riesamini sotto il profilo tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi.
Il ricorso è, tuttavia, infondato nel merito. Entrambe le impugnazioni avevano valorizzato esclusivamente il contributo del tecnico di parte, senza confrontarsi con gli altri elementi indiziari posti dal Tribunale a sostegno dell’identificazione. Il Tribunale aveva rilevato una serie di elementi convergenti, tra cui l’abitazione dell’indagato nel luogo oggetto di perquisizione domiciliare, l’utenza intercettata e i recapiti di consegna utilizzati.
Rispetto a questo compendio indiziario, gli accertamenti tecnici della Polizia scientifica risultano un elemento confermativo dell’identificazione, ma non decisivo. Il Tribunale ha inoltre valutato persuasivamente le discordanze tra i due accertamenti, rilevando che gli stessi non erano sovrapponibili perché riferiti a conversazioni diverse. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e si dispone la trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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