Quota retributiva pensione militari sistema misto e coefficiente 2,44% (Corte dei Conti Sez. III App. n. 31 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, prevale sulla diversa lettura dell’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice d’appello che riformi, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado deve provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, anche in assenza di specifico motivo di gravame, per la caducazione del capo che le ha statuite.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è titolare di pensione liquidata con il sistema misto, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni. Ha impugnato la determinazione dell’INPS perché la quota retributiva maturata fino a quella data non era stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, con sentenza n. 107/2020, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla riliquidazione e condannando l’Istituto al pagamento dei differenziali, oltre interessi e rivalutazione, e al rimborso delle spese di difesa. L’INPS ha proposto appello, sostenendo che l’aliquota unitaria dell’art. 54 sia riservata ai soli cessati dal servizio con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con anzianità superiore ai venti anni che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto. Tale situazione impone, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, l’applicazione del regime misto, con il criterio retributivo sulla quota A e sull’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995.

La Corte richiama la nomofilachia delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che ha enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. La successiva n. 12/2021/QM ha esteso la medesima regola ai militari che, alla stessa data, vantavano un’anzianità inferiore ai quindici anni.

Nel caso di specie il Collegio non riscontra elementi nuovi che giustifichino interpretazioni difformi da quelle già espresse in sede nomofilattica. L’appellato ha quindi diritto di vedersi applicato, sulla quota retributiva maturata al 31 dicembre 1995, il coefficiente di rendimento del 2,44%.

La domanda originaria, pur imperniata sull’art. 54, primo comma, esprime un petitum sostanziale volto alla riliquidazione con una diversa aliquota di rendimento. La statuizione conforme al principio delle Sezioni riunite rientra quindi nel perimetro di cognizione del giudice d’appello, non incontra il divieto dei nova e non viola l’art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c.

Quanto alle spese, il Collegio ricorda che il giudice d’appello, riformando in tutto o in parte la sentenza, è tenuto a un nuovo regolamento anche d’ufficio, perché la riforma caduca il capo che le ha statuite ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (art. 186, comma 1, c.g.c.), secondo i richiamati precedenti Cass. n. 8400/2018, n. 1775/2017, n. 11423/2016, n. 15112/2005 e n. 10405/2003. Valutata la soccombenza reciproca e il mutamento della giurisprudenza, dispone la compensazione delle spese di prime e seconde cure, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia.

Nota della Redazione

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