Effetto espansivo esterno e nullità della sentenza definitiva dipendente (Corte dei Conti Sez. III App. n. 75 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di effetto espansivo esterno, l’annullamento con rinvio della sentenza non definitiva determina la nullità della sentenza definitiva che ne costituisce l’antecedente logico-giuridico, ai sensi dell’art. 186, comma 2, c.g.c., disposizione analoga all’art. 336, comma 2, c.p.c. La caducazione opera anche quando la sentenza definitiva non sia stata impugnata, poiché in tal caso si è formato un giudicato apparente, meramente condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva. Ne consegue che la pronuncia resa in primo grado dopo l’annullamento con rinvio della sentenza parziale deve essere dichiarata nulla, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Il Fatto

L’appellante, sottufficiale della Marina Militare in congedo, aveva chiesto in primo grado il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e il diritto alla pensione privilegiata, quantomeno di settima categoria, da cumularsi con quella già in godimento. Il giudice monocratico, con sentenza parziale n. 732/2022, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, condannando il ricorrente alle spese.

Avverso tale pronuncia l’interessato propose appello. Questa Sezione, con sentenza n. 379/2023, annullò con rinvio la sentenza parziale, rilevando che la questione della titolarità passiva avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., investendo elementi di fatto e non solo di diritto. Nelle more, il giudizio di primo grado era proseguito ed era sfociato nella sentenza n. 210/2023, di rigetto del ricorso con condanna alle spese. Da qui il nuovo appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente il rapporto tra la sentenza parziale n. 732/2022, annullata con rinvio, e la successiva sentenza definitiva n. 210/2023. Rileva che il giudizio di rinvio è stato ritualmente riassunto dinanzi alla Sezione regionale, come documentato dall’appellante.

Trova pertanto applicazione l’art. 186, comma 2, c.g.c., che, in modo analogo all’art. 336, comma 2, c.p.c., prevede che la riforma o l’annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata. Si tratta del cd. effetto espansivo esterno.

La Corte richiama gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’annullamento di una sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva in quanto dipendenti dalla prima: sono citate Cassazione n. 2125/2006 e Cassazione n. 1720/2001. Il principio opera anche quando la sentenza definitiva non sia stata impugnata, poiché in tal caso si è formato un giudicato apparente, condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l’antecedente logico-giuridico.

Su tale ultimo punto il Collegio richiama Cassazione, Sez. Un., n. 14060/2004 e Cassazione, Sez. Un., n. 1589/1990. Ne discende, a fortiori, la nullità della sentenza n. 210/2023, in conseguenza dell’annullamento con rinvio della precedente sentenza parziale n. 732/2022. L’esito è del resto riconosciuto dalla stessa parte appellata in via preliminare.

La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *