Estinzione per rinuncia agli atti e accettazione della parte contumacia (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 206 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi ad istanza di parte dinanzi alla Corte dei conti, regolati dall’art. 110 c.g.c., la rinuncia agli atti produce l’estinzione del processo quando sia intervenuta l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è necessaria allorché nel rapporto processuale non vi siano parti costituite portatrici di un siffatto interesse. Ne consegue che la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio, fa venir meno il presupposto dell’accettazione, con declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., che non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, ente impositore titolare del servizio di trasporto pubblico locale, aveva affidato al concessionario della riscossione la somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per una percorrenza senza titolo di viaggio. L’agente non aveva notificato la cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione, così determinando lo spirare del termine quinquennale e l’annullamento delle cartelle in un giudizio di opposizione incardinato dal debitore innanzi all’AGO.
Promosso il giudizio risarcitorio, questo era stato devoluto alla giurisdizione contabile dalle Sezioni Unite n. 5569/2023, su regolamento preventivo di giurisdizione. La società aveva quindi riassunto la causa dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del concessionario, la condanna al pagamento delle somme e il risarcimento del danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ribadito la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell’art. 172, lett. d), c.g.c., con sussistenza della giurisdizione contabile e della legittimazione ad agire della ricorrente. Su tale presupposto il ricorso era stato trattato come giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, secondo l’indirizzo già espresso dalla Sezione in fattispecie identiche.
In presenza della dichiarazione di rinuncia agli atti depositata dalla società e confermata in udienza, il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La rinuncia può essere proposta in ogni stato e grado del processo e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, senza riserve o condizioni. Il Collegio ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui la rinuncia non è un diritto potestativo, ma un negozio processuale a effetti estintivi che richiede una scelta condivisa.
La questione centrale ha riguardato l’operatività dell’accettazione. Sebbene l’art. 110 c.g.c. non richiami espressamente, come l’art. 306 c.p.c., l’accettazione delle parti costituite, la norma va interpretata nel senso della necessaria accettazione della parte che potrebbe avere interesse alla prosecuzione. L’estinzione presuppone quindi la previa verifica dello status di parte dei convenuti.
Nel caso concreto il concessionario non si era costituito in giudizio. Tale contumacia ha fatto venir meno il presupposto della predetta accettazione. Il Collegio ha aderito all’orientamento consolidato della Suprema Corte (richiamata la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 6850 del 2011), secondo cui il diritto ad accettare la rinuncia appartiene a chi è parte costituita nel giudizio, non a chi vanti un ipotetico interesse. Le parti contumaci, come l’agente della riscossione nel presente processo, non possono ritenersi interessate alla prosecuzione.
Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e la previsione dell’art. 110, comma 7, c.g.c., che non dà luogo a pronuncia sulle spese, con nulla disposto sul punto. Restano assorbite ogni ulteriore domanda e deduzione, comprese quelle relative al risarcimento del danno da immagine.
Nota della Redazione
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