Responsabilità medica: legge Gelli inapplicabile ai fatti anteriori (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 446 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, per la parte che incide sui profili sostanziali della responsabilità amministrativa, non hanno efficacia retroattiva e trovano applicazione, ai sensi dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., alle sole condotte poste in essere dopo la loro entrata in vigore. Ne consegue che esse non disciplinano i fatti commessi in epoca anteriore, quand’anche il danno erariale si sia perfezionato solo in un momento successivo, non essendo ravvisabile alcuna deroga di diritto intertemporale. In ipotesi di danno indiretto, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre dalla data dell’esborso di denaro pubblico, non dal momento della condotta lesiva. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti nel giudizio civile risarcitorio, valutati secondo la regola del “più probabile che non”.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’azione erariale promossa dalla Procura regionale nei confronti di un dirigente medico di una azienda ospedaliera, per il risarcimento del pregiudizio subito dalla struttura a seguito di una condanna civile. Il Tribunale aveva accertato la negligenza professionale del sanitario in relazione a interventi chirurgici eseguiti su un paziente e aveva condannato in solido l’azienda e il medico al risarcimento del danno.
Non ritenendo conveniente l’appello, la struttura sanitaria aveva corrisposto l’importo dovuto. La Procura aveva quindi evocato in giudizio il medico davanti alla Corte dei conti, chiedendone la condanna per la somma versata. Il convenuto eccepiva la nullità della citazione, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dell’azione, contestando nel merito il nesso causale e l’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto, in via preliminare, il problema dell’ambito temporale di applicazione della legge n. 24/2017. Richiamando la giurisprudenza contabile, i giudici affermano che le nuove disposizioni in materia di responsabilità sanitaria hanno natura sostanziale e non possono applicarsi alle condotte anteriori alla loro entrata in vigore. Poiché la condotta censurata risale a epoca precedente, la disciplina sopravvenuta resta estranea al giudizio.
Nel respingere l’eccezione di nullità della citazione, la Sezione ribadisce che il Procuratore regionale può valutare le deduzioni dell’invitato in modo sintetico, persino implicito nell’emissione dell’atto di citazione. Quanto alla legittimazione passiva, essa è dimostrata dalle risultanze del giudizio civile e dalle dichiarazioni rese dalla struttura in sede istruttoria.
Sulla prescrizione, il Collegio opera una distinzione decisiva: in tema di danno indiretto, il termine quinquennale decorre dalla data dell’esborso di denaro pubblico e non dal momento della condotta. Nel caso concreto l’azione risulta quindi tempestiva.
Nel merito, il Collegio utilizza gli elementi acquisiti nel processo civile, tra cui la consulenza tecnica d’ufficio, applicando la regola del “più probabile che non”. Le consulenze di parte prodotte dalla difesa non sono ritenute idonee a sconfessare la ricostruzione del giudice civile, né risultano allegati fattori scriminanti o circostanze comprovanti un errore scusabile ostativo all’addebito per colpa grave.
Il danno viene individuato nell’esborso sostenuto dalla struttura, rientrante nei limiti della franchigia aggregata posta a suo carico, e rideterminato nella misura residua dopo il recupero della metà della somma. La domanda della Procura è pertanto accolta per l’importo non recuperato, con rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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