Nesso causale escluso tra infermità rachide e anca per pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 109 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 64 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone una menomazione dell’integrità psico-fisica dipendente da causa di servizio, che sussiste solo quando i fatti di servizio siano stati causa o concausa efficiente e determinante della menomazione. Il riconoscimento dell’interdipendenza tra due infermità richiede la prova di una comune eziopatogenesi e di una correlazione clinico-prognostica, non essendo sufficiente una mera correlazione deduttiva. Il parere del consulente tecnico d’ufficio, congruamente motivato, coerente con gli atti e immune da vizi logici, è idoneo a fondare il rigetto della domanda, prevalendo sulle conclusioni del consulente di parte non suffragate da riscontri obiettivi.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in congedo già collocato in ausiliaria, chiedeva il riconoscimento dell’interdipendenza causale tra la coxartrosi bilaterale e la spondilodiscoartrosi diffusa del rachide, quest’ultima già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il Dipartimento di medicina legale aveva in un primo momento giudicato l’infermità aggravata, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso l’interdipendenza con due successivi pareri conformi. Sulla base di tale giudizio il Ministero della Difesa respingeva l’istanza con decreto, avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo il cumulo delle infermità, l’equo indennizzo e l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha escluso qualsiasi inadempienza della segreteria nella trasmissione della documentazione all’Ufficio medico-legale. Con l’ordinanza istruttoria n. 202/2019 era stata facoltizzata l’assistenza di consulenti di fiducia nel sub-procedimento, con onere delle parti di comunicare tempestivamente nominativi e atti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui l’art. 195, comma 3, c.p.c. non è applicabile al giudizio pensionistico, garantendo gli organi di consulenza pubblici ampie possibilità di contraddittorio.

Sul merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha ricordato che il diritto a pensione privilegiata richiede che i fatti di servizio siano causa o concausa efficiente e determinante della menomazione. L’UML, nel parere definitivo, ha escluso l’interdipendenza tra la coxartrosi e la spondilodiscoartrosi, evidenziando l’insussistenza di un valido criterio eziopatogenetico e l’assenza di dipendenza funzionale fisiologica tra le articolazioni della colonna e quelle coxo-femorali.

Il consulente ha inoltre rilevato che le evidenze scientifiche collegano la coxartrosi ad attività agricole o sportive particolarmente violente, mentre il ricorrente aveva svolto mansioni di coordinamento e direzione nel settore delle comunicazioni, senza dimostrazione di attività pesanti e continuative. L’esame obiettivo risultava negativo per segni di coxartrosi.

La Corte ha ritenuto il parere dell’UML ben motivato, immune da vizi logici e coerente con la documentazione, anche in considerazione dell’esame delle controdeduzioni del consulente di parte. Ha quindi integralmente condiviso le conclusioni del CTU, rigettando la domanda e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate forfettariamente in euro 400,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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