Danno all’immagine da peculato il duplum dell’utilità prevale sul ragguaglio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 88 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno all’immagine da reato del pubblico ufficiale, qualora l’utilità illecita conseguita sia comprovata e determinabile nel suo ammontare, la quantificazione del pregiudizio segue la presunzione del duplum prevista dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994. Il ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive di cui all’art. 135 cod. pen. è criterio estraneo alla materia erariale e, ove conduca a risultati sproporzionati rispetto alla qualifica del dipendente e alla modestia dell’appropriazione, va abbandonato. Il danno all’immagine è danno evento distinto dalla condotta lesiva, ma a questa riconnesso in virtù dell’immedesimazione organica. La pronta reazione dell’amministrazione non rafforza il prestigio dell’ente, costituendo doverosa repressione dell’illecito.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un agente della Polizia di Stato in servizio presso una Questura, chiedendo la condanna al pagamento di euro 36.500,00 a titolo di danno all’immagine in favore del Ministero dell’Interno. La pretesa derivava da condotte accertate con sentenza penale irrevocabile, resa a seguito di rito abbreviato e confermata in appello, divenuta definitiva per declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Il fatto originario riguardava la consegna, da parte di un tassista, di un portafoglio smarrito con documenti e contanti al corpo di guardia della Questura. All’atto della restituzione il proprietario constatava la sostituzione del bene con altro di minor valore e l’indicazione di una somma inferiore. Il convenuto eccepiva l’insussistenza del danno reputazionale e, in subordine, l’erroneità del criterio di quantificazione fondato sull’art. 135 cod. pen., invocando il parametro del duplum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene preliminarmente sussistenti i presupposti di proponibilità dell’azione, rilevabili d’ufficio. Poiché la condanna è intervenuta con sentenza irrevocabile emessa in esito a giudizio abbreviato, non si pongono profili di novità derivanti dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. La condanna avendo riguardato anche il peculato, la Sezione si esime dall’affrontare la dibattuta tematica dei reati non compresi tra i delitti contro la P.A., rinviando alle considerazioni espresse nella sentenza n. 66/2024.

Nel merito, le sentenze penali di condanna passate in giudicato, ai sensi dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen., cristallizzano la ricostruzione degli eventi nel giudizio amministrativo contabile. La condotta illecita risulta comprovata e idonea, sotto il profilo causale, a determinare un grave nocumento all’immagine dell’amministrazione di appartenenza.

La Corte respinge la tesi difensiva del preteso rafforzamento dell’immagine conseguente alla pronta reazione dell’ente. La repressione degli illeciti dei dipendenti costituisce doverosa reazione al ripristino della legalità. Quanto alla quantificazione, la Sezione ribadisce che essa prescinde dal reale investimento di risorse e segue, in via equitativa, il criterio presuntivo del duplum dell’utilità illecita, salvo elementi che giustifichino il superamento della presunzione. In assenza di prova dell’arricchimento, si applica l’art. 1226 cod. civ. con gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalle SS.RR. n. 10/2003 QM e n. 1/2011/QM.

Il Collegio rimedita l’orientamento che aveva ammesso il richiamo all’art. 135 cod. pen. e, nel caso concreto, lo ritiene palesemente iniquo e disancorato dalla realtà dei fatti, considerata la qualifica minimale del convenuto, la modestia della somma oggetto di peculato e gli esiti del procedimento disciplinare. Determinato il valore del bene appropriato in euro 250,00, il danno all’immagine è liquidato in euro 500,00, pari al doppio dell’utilità illecita, con rivalutazione dal 27.01.2023 e interessi fino all’effettivo soddisfo. Il convenuto è condannato alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

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