Responsabilità contabile del concessionario e giudicato penale di assoluzione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 1 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., spiega efficacia di giudicato quando i fatti contestati siano sostanzialmente identici a quelli oggetto dell’imputazione. Il giudice contabile conserva il potere di valutare autonomamente dispositivo e motivazione della pronuncia assolutoria, ma non può pervenire a un accertamento difforme da quello del giudice penale sui medesimi fatti. Il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione non si radica in capo al socio di società di capitali affidataria di un munus publicum che abbia svolto attività meramente esecutive, prive di incidenza sulla gestione operativa delle risorse pubbliche. Il concessionario della riscossione dei tributi locali è agente contabile, con conseguente responsabilità aggravata e inversione dell’onere della prova.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, i suoi amministratori e soci, oltre a due responsabili del servizio finanziario del Comune danneggiato, chiedendo la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato riversamento dei canoni concessori per il periodo 2014-2017, quantificato in 18.865,00 euro. La domanda principale era fondata sul dolo, quella verso i funzionari sulla colpa grave e in via sussidiaria.

La contestazione si incentrava sul c.d. “sistema Cassani“: un meccanismo di confusione contabile e alterazione delle rendicontazioni che consentiva di ridurre i riversamenti dovuti ai Comuni. La vicenda penale si era conclusa in primo grado con condanna degli amministratori, salvo assoluzione di una socia per non aver commesso il fatto, con pronuncia passata in giudicato. La società era stata dichiarata fallita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di riunione dei giudizi pendenti e la sospensione in attesa dell’appello penale. L’art. 106 c.g.c. ammette la sospensione solo per pregiudizialità in senso stretto, e la giurisprudenza contabile esclude che il processo penale costituisca antecedente indispensabile, essendo il giudizio contabile autonomo (Sezioni riunite, ordinanze n. 3 e n. 9 del 2018).

Rigettata anche l’eccezione di nullità della citazione: l’art. 66, comma 6, c.g.c. sanziona con la nullità solo l’omessa o incerta indicazione del danno e l’assoluta incertezza sui fatti, mentre la carenza di prove attiene al merito.

Nel merito, la Corte qualifica la società come agente contabile ai sensi dell’art. 74 R.D. n. 2440/1923 e degli artt. 178 e 188 R.D. n. 827/1924, richiamati dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000: la Procura deve provare solo il rapporto e il mancato riversamento, spettando all’agente la prova della forza maggiore. La contumacia della società conferma l’addebito.

Per gli amministratori, il Collegio richiama le precedenti pronunce della Sezione Lombardia e della stessa Sezione su vicende analoghe, ritenendo sovrapponibile il sistema fraudolento e provato il concorso doloso nella distrazione delle somme.

Quanto alla socia assolta, la Corte ritiene che il giudicato penale esplichi effetti diretti nel giudizio contabile: le condotte accertate coincidono con quelle contestate, e il ruolo esclusivamente esecutivo della convenuta non integra quel rapporto di servizio richiesto dalla giurisprudenza (Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 158/2016). La domanda è quindi rigettata nei suoi confronti.

Per i funzionari comunali, la mancata escussione della polizza fideiussoria integra colpa grave, ma il Collegio applica il potere riduttivo e determina il danno pro quota in 6.000,00 euro e 1.000,00 euro. La condanna principale resta solidale per l’intero importo, con rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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