Incarichi extraistituzionali non autorizzati e obbligo di riversamento del compenso (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 29 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che svolga incarichi retribuiti presso terzi in difetto di specifica autorizzazione viola l’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, e il compenso percepito è soggetto all’obbligo di riversamento in favore dell’amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione deve essere riferita al singolo incarico, essendo funzionale alla verifica della insussistenza di conflitti di interessi: un’autorizzazione generale, valevole per una pluralità indistinta di attività future, è illegittima. L’omesso versamento del compenso indebito integra una responsabilità risarcitoria e non sanzionatoria, soggetta ai canoni ordinari della responsabilità amministrativa. La negligenza del dipendente che non conosca la normativa nazionale e i regolamenti dell’ente integra colpa grave. Il giudice può applicare il potere riduttivo in presenza di circostanze attenuanti, anche quando abbia escluso la scusabilità della condotta.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un funzionario a tempo indeterminato del comune di Biella, chiedendone la condanna al pagamento di euro 37.471,42. Nel periodo 2010-2020 il dipendente avrebbe svolto numerosi incarichi retribuiti presso oltre sessanta committenti, in assenza della preventiva autorizzazione prescritta dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

Il convenuto ha eccepito preliminarmente l’irregolarità della notifica dell’atto introduttivo, avvenuta a mani della madre. Nel merito ha richiamato l’autorizzazione ottenuta nel maggio 2009, che lo dispensava da ulteriori comunicazioni, e ha sostenuto il carattere occasionale delle prestazioni, il mancato superamento del limite reddituale e l’assenza di colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rimessione in termini. La notifica è stata ritenuta regolare ai sensi dell’art. 139 c.p.c., che richiede la consegna a una “persona di famiglia” e non a un familiare convivente, in linea con Cass. n. 11228/2021.

Nel merito, la Corte ha qualificato la fattispecie in termini di responsabilità per violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Il collegamento specifico tra singolo incarico e specifica autorizzazione è imposto dalla norma, poiché solo la dettagliata indicazione dell’incarico consente all’amministrazione di valutare la compatibilità con l’attività principale. L’autorizzazione prodotta, inoltre, era un mero “nulla osta” rilasciato da dirigente, mentre il regolamento comunale attribuiva il potere al Sindaco. I regolamenti successivi hanno confermato il rapporto biunivoco tra autorizzazione e incarico.

Quanto all’elemento soggettivo, anche escludendo il dolo, la Corte ha ravvisato colpa grave. È inescusabile la negligenza del dipendente che non si preoccupi di conoscere né la disciplina nazionale né i regolamenti dell’ente presso cui presta servizio. La tipizzazione del comma 7-bis ha natura meramente ricognitiva e la giurisdizione contabile è devoluta in siffatte vicende.

La Corte ha quindi applicato il potere riduttivo, richiamando la dispensa dalle comunicazioni future contenuta nell’autorizzazione, l’adeguato stato di servizio, l’assenza di contestazioni, la trasparenza dell’attività, la modestia dei compensi e il disinteresse dell’amministrazione. Ha ridotto il danno ascrivibile a euro 12.000,00, oltre interessi legali dal deposito, con condanna alle spese di giudizio in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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