Responsabilità medica: ritardo nel taglio cesareo e colpa grave del ginecologo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 83 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale per malpractice medica, integra colpa grave la condotta del ginecologo che, a fronte di un tracciato cardiotocografico divenuto francamente patologico e di ripetute perdite di segnale, ometta di disporre con tempestività il taglio cesareo. Il nesso causale va accertato secondo il criterio del più probabile che non, verificando se la condotta doverosa, se attuata, avrebbe evitato o attenuato il danno. In presenza di fattori concorrenti, preesistenti o simultanei, ai sensi dell’art. 41 cod. pen., la condanna va commisurata all’apporto causale effettivo, anche mediante l’esercizio del potere riduttivo.

Il Fatto

Un medico ginecologo in servizio presso un’azienda ospedaliera sarda segue il travaglio di una gestante, ricoverata dal giorno precedente, fino al parto. La nascitura riporta gravi lesioni permanenti da sofferenza fetale. I genitori agiscono per il risarcimento e la compagnia assicurativa dell’ente, all’esito di consulenze specialistiche convergenti, valuta elevato il rischio di soccombenza e invita alla definizione stragiudiziale. L’amministrazione riconosce il danno e liquida oltre un milione e mezzo di euro, di cui 160.000,00 euro a titolo di franchigia gravano sull’erario.

La Procura regionale contesta alla professionista di non avere disposto tempestivamente il taglio cesareo. La convenuta eccepisce l’inesistenza della colpa grave, la carenza probatoria sul nesso causale e l’incidenza di patologie funicolo-placentari preesistenti, chiedendo in via istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la pretesa parzialmente fondata. Le difese della convenuta valgono a mitigare, non a escludere, i profili di responsabilità. Il ristoro transattivo è stato determinato dal pregiudizio del nascituro, ma anche da disfunzioni e ritardi nella conduzione del travaglio.

Sulla richiesta di CTU, la Corte la ritiene superflua. Le consulenze di parte, pur semplici allegazioni difensive a contenuto settoriale secondo Cass. n. 4833/2012, risultano esaustive. Assume rilievo decisivo che i periti dell’assicurazione concludano contro l’interesse del proprio assistito, riconoscendo la responsabilità dell’ente. L’art. 94 c.g.c. consente di disporre o motivatamente negare la consulenza.

È incontestato che il taglio cesareo sia stato eseguito alle ore 7:48, a distanza consistente dalla comparsa dei primi segni di sofferenza fetale. Il tracciato era patologico dalle ore 6:00 circa, con plurime perdite di segnale. Il Collegio reputa altamente verosimile che un intervento più tempestivo avrebbe impedito o attenuato le conseguenze, seguendo il criterio di Cass. n. 867 del 2008. Lo stato patologico materno-fetale, pur non escluso, non elide il nesso causale.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio richiama la nozione penalistica di colpa grave elaborata da Cass. n. 18347 del 2021, applicabile alla materia erariale. Rileva la deviazione ragguardevole dall’agire appropriato e la sottovalutazione dei segnali clinici, noti alla professionista, a partire dal tracciato delle ore 5:20. L’obbligazione del medico è di mezzi, ma l’indugio è rimproverabile.

La Corte quantifica la responsabilità in una quota pari al 40% della pretesa, valorizzando fattori concorrenti, contingenza strutturale e co-morbilità, e così accogliendo l’istanza di riduzione dell’addebito. La condanna è fissata in 64.000,00 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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