Reddito di cittadinanza e misura cautelare: esclusa la colpa grave del percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 163 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, la responsabilità amministrativa del percettore per violazione del regime di condizionalità presuppone l’accertamento del dolo o della colpa grave, non essendo sufficiente la mera percezione del beneficio in assenza dei requisiti. La mancata comunicazione della sottoposizione a misura cautelare personale non integra colpa grave quando il modulo precompilato non contiene alcuna specifica dichiarazione sul punto e il quadro normativo presenta oggettive incertezze interpretative, confermate da una questione di legittimità costituzionale e da una circolare ministeriale dubitativa. Resta salva la concorrente iniziativa di recupero del contributo in sede amministrativa o civile, prescindente dagli elementi tipici della responsabilità erariale.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale la beneficiaria del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento di euro 26.777,20, oltre rivalutazione e spese, per il danno conseguente alla indebita percezione del beneficio. Il requirente assumeva che la donna avesse omesso di dichiarare la sottoposizione a misura cautelare personale e la presenza di precedenti penali, in tal modo lucrando le mensilità erogate in forza di tre distinte domande presentate tra il 2019 e il 2021.

La convenuta contestava ogni addebito, eccependo che il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. non rientrava tra quelli ostativi e che la normativa sui requisiti di onorabilità presentava margini di ambiguità tali da escludere qualsiasi rimprovero soggettivo. La difesa richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 122/2020 e una circolare ministeriale che ancora sollecitava chiarimenti applicativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro della controversia. Oggetto del giudizio è la responsabilità amministrativa per la violazione del regime di condizionalità previsto dall’art. 2 del d.l. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019. La Corte precisa che anche il percettore di contributi pubblici, pur estraneo all’apparato, è attratto alla disciplina propria del funzionario e risponde solo delle condotte connotate da dolo o colpa grave: non basta accertare l’indebita percezione per fondare la condanna erariale.

Nel merito, il Collegio esclude in primo luogo la condotta commissiva. Dagli atti istruttori non emerge alcuna dichiarazione mendace: la convenuta ha sottoscritto un modulo standard precompilato che, tra le diverse dichiarazioni, non ne conteneva alcuna specificamente riferita all’insussistenza di misure cautelari personali. Il rimprovero residuo è dunque quello di avere omesso di comunicare la circostanza.

Su questo terreno la Corte ritiene non configurabile la colpa grave. Pesano le oggettive difficoltà interpretative della norma e le concrete modalità con cui l’obbligo dichiarativo è stato in concreto richiesto ed espletato. È significativo che un giudice abbia rimesso la questione alla Corte costituzionale con ordinanza del tribunale di Palermo e che la stessa circolare ministeriale del 17.9.2020 restasse dubitativa, chiedendo conferma se rilevi qualsiasi misura cautelare o solo quelle riferite ai delitti dell’art. 7, comma 3.

Il privato, privo delle competenze tecnico-giuridiche proprie di un dirigente ministeriale, ben avrebbe potuto dubitare della necessità di comunicare la pendenza della misura. Il modulo precompilato non indirizzava univocamente in tal senso il dichiarante. Da qui l’assoluzione da ogni addebito, con compensazione integrale delle spese, ferma restando la salvezza delle concorrenti iniziative di recupero del contributo in sede diversa da quella erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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