Clausola penale del noleggiatore e vessatorietà per manifesta eccessività (Cons. Stato n. 10001 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola delle condizioni generali di contratto di autonoleggio senza conducente che impone al cliente un importo per la gestione delle sanzioni, dei pedaggi e dei parcheggi notificati al locatore integra una clausola penale ex art. 1382 c.c., anche quando le parti l’abbiano denominata corrispettivo, poiché il nomen iuris non vincola l’interprete e rileva la funzione di liquidazione preventiva del danno e di deterrenza rispetto all’inadempimento dell’obbligo di diligente conduzione del mezzo. Ai fini della qualificazione come vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo, l’importo non deve essere semplicemente sproporzionato, ma manifestamente eccessivo, dovendo il difetto causale imporsi ictu oculi. Il parametro di valutazione è quello dell’art. 1384 c.c., con riguardo all’interesse del creditore all’adempimento: l’Autorità deve dare conto in motivazione delle ragioni specifiche dell’eccessività, non potendosi limitare a rilievi generici sui costi di gestione e sull’entità della sanzione.
Il Fatto
Il ricorrente svolge attività di autonoleggio a breve termine senza conducente. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’esito del procedimento CV232, ha dichiarato la vessatorietà della clausola che obbliga il cliente a pagare le contravvenzioni e i pedaggi non versati e a corrispondere 50 euro oltre IVA per i servizi aggiuntivi di gestione delle multe, imponendo la pubblicazione di un estratto del provvedimento.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del noleggiatore, condividendo la qualificazione della pattuizione come clausola penale e ritenendone manifestamente sproporzionato l’importo. Il noleggiatore ha proposto appello, censurando la qualificazione, l’asserita violazione dell’affidamento e il giudizio di eccessività della somma.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato conferma la qualificazione della clausola come penale. La pattuizione è accessoria al contratto e assolve una duplice funzione: liquidazione preventiva del danno e reazione lato sensu coercitiva all’inadempimento. Condizione di operatività è la ricorrenza di un inadempimento ex art. 1218 c.c., qui individuato nell’inosservanza dell’obbligo di condurre il veicolo diligentemente e nel rispetto delle norme vigenti, richiamato dalla stessa lettera b) delle condizioni generali.
Irrilevante è la denominazione di corrispettivo scelta dalle parti. L’interprete deve indagare la dimensione sostanziale del negozio secondo i criteri dell’art. 1362 c.c. e seguenti; inoltre l’art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo segue un approccio funzionalistico, estendendo la qualificazione alle somme dovute a titolo equivalente. La circostanza che l’importo sia richiesto solo quando il cliente non paghi in tempo utile conferma la lettura: il pagamento resta ricollegato alle maggiori spese di gestione della pratica.
Superata la qualificazione, il Collegio ritiene irrilevanti i quesiti pregiudiziali proposti, perché la direttiva 93/13/CEE presuppone comunque un inadempimento del consumatore e perché i quesiti mirano a ottenere applicazione del diritto unionale al caso concreto, compito riservato al giudice nazionale. Non sussiste violazione dell’affidamento: il precedente procedimento IP243 riguardava l’ottemperanza a un provvedimento su pratiche commerciali scorrette e non conteneva alcuna rassicurazione precisa sulla liceità della clausola.
L’appello è invece fondato sul secondo motivo. L’art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo richiede la manifesta eccessività e, sul piano del parametro, opera l’art. 1384 c.c. con riguardo all’interesse del creditore all’adempimento. La Corte ritiene non raggiunta la prova dell’eccessività: l’interesse del noleggiatore non si esaurisce nelle spese di gestione, ma comprende la prevenzione degli usi abusivi del mezzo e la riduzione del rischio di sequestri e sinistri. L’obbligo di comunicazione all’ente accertatore, confermato dalla novella del 2021, impone processi di gestione con costi aggregati non trascurabili, non specificamente contestati e non necessariamente sproporzionati rispetto alle penali introitate.
Il provvedimento è quindi annullato per deficit istruttorio e difetto di motivazione, restando ferma la possibilità per l’Autorità di rieditare il potere e valutare analiticamente il presupposto dell’eccessività. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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