Quote latte rateizzazione interrompe prescrizione senza nullità per contrasto UE (Cons. Stato n. 1230 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rateizzazione del debito da prelievo supplementare latte integra riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.; il successivo ritiro dell’istanza non elide l’effetto interruttivo. Il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla scadenza della rata non adempiuta, con nuovo termine decorrente da ciascuna scadenza. Il contrasto con il diritto unionale di un atto impositivo nazionale costituisce ipotesi di annullabilità e non di nullità, salvo che la norma attributiva del potere sia disapplicabile. Ne consegue che le censure sul merito della pretesa vanno fatte valere avverso l’atto impositivo, non avverso l’intimazione di pagamento, impugnabile per vizi propri.

Il Fatto

Una società semplice ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva respinto il ricorso avverso un’intimazione di pagamento per prelievo quote latte relativo alla campagna 2001/2002.

Il primo giudice aveva escluso la prescrizione del credito, ravvisando effetti interruttivi nella richiesta di rateizzazione e nei plurimi giudizi promossi dalla parte, e aveva ritenuto sufficientemente motivata l’intimazione nonché inammissibili le censure di contrarietà al diritto unionale. La società ha proposto appello con cinque motivi, contestando tra l’altro la valenza interruttiva della rateizzazione e l’intervenuta prescrizione di capitale e interessi. Agea e Ader si sono costituite chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto che la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c., in linea con la giurisprudenza della Sezione. Il dedotto ritiro successivo dell’istanza non priva l’atto dell’effetto interruttivo, in difetto di puntuali deduzioni sulla sua invalidità, e la circostanza risulta comunque non documentata.

Sul versante prescrizionale, il Consiglio di Stato ricostruisce la sequenza degli atti. Il decorso era stato interrotto con effetti permanenti fino al decreto di perenzione, operando l’effetto interruttivo permanente ex art. 2945, secondo comma, c.c. La richiesta di pagamento notificata nel settembre 2012 e la successiva adesione alla rateizzazione hanno ulteriormente interrotto il termine, che riprende a decorrere dalla scadenza delle singole rate. La nota di contestazione del mancato pagamento e il provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione esprimono la volontà del creditore di ottenere il pagamento e interrompono ancora il termine. Restano così esclusi tanto il decorso del termine decennale per la sorte capitale quanto quello quinquennale per gli interessi.

Quanto al contrasto con il diritto unionale, la Corte ribadisce che l’intimazione di pagamento, pur devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a., è soggetta alle disposizioni e alle preclusioni della procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. Non si tratta di un autonomo atto impositivo, ma di atto relativo a pregresse debenze già accertate. Le censure che investono il merito della pretesa, compresa la dedotta contrarietà alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 2019, andavano proposte avverso l’atto impositivo.

Il Collegio precisa il regime dei provvedimenti nazionali assunti in violazione del diritto europeo: il contrasto costituisce sempre motivo di annullabilità e non di nullità, configurabile solo quando la norma interna attributiva del potere sia incompatibile con il diritto europeo e disapplicabile. Nella specie il contrasto riguardava una regola sui criteri di esercizio del potere, non la disposizione attributiva, e le sentenze richiamate avevano accertato l’incompatibilità della normativa sui criteri di riassegnazione e di rimborso. Ne derivano l’onere di impugnazione entro il termine di decadenza di sessanta giorni e l’inoppugnabilità dell’atto non tempestivamente contestato.

Infine, sull’asserita inattendibilità del sistema di accertamento del dovuto, la Corte conferma che non è possibile annullare le operazioni di stima in assenza di prove certe e di puntuali allegazioni riferite al singolo produttore, né le inefficienze di carattere generale determinano un’inversione dell’onere della prova. L’appello è quindi respinto, con condanna della società appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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