Porto d’armi, legami familiari e frequentazioni giustificano il diniego (TAR Calabria n. 1267 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia al porto d’armi, il giudizio di inaffidabilità del richiedente è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per incoerenza o illogicità. Ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, il diniego può fondarsi anche su elementi non attinenti alla materia delle armi, purché concreti e significativi. Assume rilievo il legame di affinità stabile con soggetto pluripregiudicato, comprovato da contatti perduranti. A ciò si aggiungono le frequentazioni con soggetti controindicati, che concorrono alla prognosi negativa in ragione del pericolo che l’arma sia appresa da terzi legati al richiedente da rapporto di frequentazione. Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento esplicita le circostanze poste a base della valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, lavoratore incensurato, aveva chiesto al Questore di Crotone il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, coltivando l’allevamento dei cani e la caccia nel tempo libero. L’istanza è stata respinta con decreto motivato dalla sostanziale inaffidabilità del richiedente, desunta dal contesto sociale e dalle frequentazioni.

In particolare, il provvedimento valorizzava il fatto che la coniuge del ricorrente è figlia di un soggetto pluripregiudicato, elemento di spicco di una locale consorteria e ristretto in carcere. Il diniego richiamava inoltre le frequentazioni con individui gravati da precedenti per furto, stupefacenti, lesioni, minaccia e altri reati, nonché un’indagine per abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen.. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione del R.D. n. 773/1931, difetto di motivazione ed eccesso di potere. La tutela cautelare era respinta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 prevede i casi di diniego obbligatorio e consente il diniego facoltativo a chi non può provare la buona condotta. L’art. 43, commi 1 e 2, R.D. n. 773/1931 disciplina la licenza di portare armi e ammette la ricusazione a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Il diniego impugnato non si fonda sugli automatismi preclusivi, ma sul non positivo apprezzamento di affidabilità e buona condotta, riconducibile ai commi 2 delle due disposizioni.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità collettiva sono prevalenti: il porto d’armi può essere concesso solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. L’Amministrazione può valorizzare fatti isolati ma significativi, vicende personali e situazioni non penalmente rilevanti, anche estranee alla materia delle armi, da cui desumere la non completa affidabilità.

Il Collegio precisa i limiti del sindacato. L’ampio potere discrezionale non sottrae l’operato dell’autorità ai principi di coerenza e logica: è illegittimo il provvedimento apodittico che desume l’inaffidabilità da un procedimento penale estraneo al contesto delle armi. L’autorità deve inoltre motivare sugli elementi concreti che, alla luce della personalità e della storia di vita del soggetto, hanno condotto al diniego.

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene la motivazione fondata su fatti idonei a sostenere la prognosi di non totale affidabilità. Le videochiamate con il suocero detenuto comprovano il legame stabile e perdurante riconducibile al rapporto di affinità, smentendo gli assunti difensivi. A ciò si aggiungono le frequentazioni con soggetti controindicati, che assumono rilievo ostativo per il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da terzi legati al richiedente. La domanda di annullamento è pertanto respinta, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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