Ottemperanza e successione nei consorzi di bonifica soppressi: debitori e nuovo datore (TAR Calabria n. 1399 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un ente pubblico non ne determina l’estinzione quando una parte dei rapporti ad esso facenti capo sia affidata a un organo straordinario di liquidazione appositamente istituito, anziché agli organi ordinari dell’ente subentrante. In tal caso i debiti pecuniari derivanti dal giudicato restano a carico dell’ente soppresso, in liquidazione. Il consorzio di bonifica subentrante ex lege succede invece nel rapporto di lavoro accertato dal giudice ordinario, anche quando il rapporto non fosse fattualmente in atto alla data del trasferimento, rilevando che esso fosse in atto de iure, in applicazione dell’art. 2112 cod. civ.. Il giudice dell’ottemperanza può individuare gli aventi causa del debitore originario senza indebita integrazione del titolo, poiché il giudicato fa stato anche nei loro confronti. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. è ammissibile anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro il riconoscimento della natura subordinata a tempo parziale del rapporto di lavoro, la sua conversione a tempo indeterminato, l’ordine di riammissione e la condanna solidale di due consorzi di bonifica al pagamento di indennità, differenze retributive e spese di lite. Propongono ricorso per cassazione entrambi i consorzi; la Corte Suprema lo dichiara inammissibile e li condanna alle spese.
Notificata la sentenza d’appello, la lavoratrice e il suo procuratore distrattario agiscono in ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo anche la condanna alla penalità di mora. Nelle more, la legge regionale sopprime i consorzi esistenti, trasferendo i rapporti di lavoro al nuovo Consorzio di Bonifica della Calabria e affidando la liquidazione dei rapporti pregressi a un commissario liquidatore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto che l’ordinanza di cassazione non risulta notificata alle amministrazioni. Il ricorso, nella parte volta all’esecuzione delle statuizioni di condanna ivi contenute, è pertanto inammissibile, in ragione dell’art. 14 legge n. 669/1996, che impone il decorso dei centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito, il Collegio esamina gli effetti della soppressione dei consorzi disposta dall’art. 36 legge reg. n. 39/2023. La soppressione non comporta il venir meno della soggettività dell’ente quando, pur essendo trasferita la totalità dei rapporti, per una parte di essi sia prevista la liquidazione da parte di un organo appositamente istituito. Il richiamo va a Cass. civ. Sez. Lav. n. 23732 del 2008 e a TAR Calabria n. 647 del 2013. Sussistendo l’organo straordinario, non si è verificato il fenomeno estintivo: i consorzi soppressi, in liquidazione, restano tenuti all’esecuzione dei capi di condanna pecuniari.
Diversamente, nel rapporto di lavoro succede ex lege il Consorzio di Bonifica della Calabria. Irrilevante è che il rapporto non fosse formalmente in atto al momento del trasferimento: l’obbligo di costituzione del vincolo era già sorto in forza della sentenza da ottemperare, e l’art. 2112 cod. civ. opera anche quando il rapporto è in atto solo de iure. Il Tribunale esclude l’indebita integrazione del titolo: l’individuazione degli aventi causa del debitore originario rientra nei poteri del giudice dell’ottemperanza, poiché il giudicato fa stato anche nei loro confronti.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio accoglie l’azione e assegna sessanta giorni per l’adempimento dalla notificazione della sentenza. Nomina commissario ad acta il dirigente del competente Settore regionale, con facoltà di delega, e liquida il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Quanto alla penalità di mora, ne riconosce l’ammissibilità anche per le condanne pecuniarie, richiamando Cons. Stato Ad. Plen. n. 15 del 2014, e la determina negli interessi legali per ogni mese di ritardo nel pagamento e in 50,00 euro al giorno per il ritardo nella ricostituzione del rapporto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.