Appello proposto da società estinta: procura inesistente e inammissibilità (Cons. Stato n. 1782 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale alle liti conferita al difensore da una società già sciolta per atto di autorità e cancellata dal registro delle imprese è inesistente, perché presuppone un rapporto di mandato con un soggetto esistente e capace di stare in giudizio. L’atto di appello sottoscritto da un legale privo di valido jus postulandi è inammissibile. L’inesistenza della procura non è sanabile nel processo amministrativo, poiché la relativa disciplina contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non consente l’applicazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ.. La pendenza di un ricorso straordinario avverso il provvedimento di scioglimento non sana il vizio, né integra un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio.
Il Fatto
La società appellante era prima graduata in una procedura negoziata indetta da un Comune per l’affidamento triennale del servizio di gestione della biblioteca comunale. Il TAR Puglia, con sentenza n. 975 del 2025, aveva accolto il ricorso della controinteressata, annullando l’aggiudicazione disposta in suo favore, dichiarando l’inefficacia del contratto nelle more stipulato e riconoscendo il diritto al subentro della ricorrente vittoriosa.
La società aggiudicataria ha proposto appello, censurando l’erronea applicazione delle disposizioni in materia di costi della manodopera e trattamenti salariali minimi inderogabili e riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di prova di resistenza. La controinteressata si è costituita eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione per l’estinzione del soggetto appellante, intervenuta prima del conferimento della procura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di sospensione formulata dall’appellante in attesa della decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto di scioglimento. Ritiene che non sussista il vincolo di pregiudizialità-dipendenza richiesto dall’art. 295 cod. proc. civ., poiché i due giudizi possono essere definiti autonomamente, e nega il rinvio della decisione.
Passando all’eccezione preliminare, la Corte ricostruisce la sequenza dei fatti: il decreto ministeriale di scioglimento è stato adottato il 16 maggio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2025, senza nomina del commissario liquidatore; il 16 luglio 2025 la società è stata cancellata dal registro delle imprese; il 25 luglio 2025 il sedicente legale rappresentante ha conferito la procura speciale per l’appello, notificato nella stessa data. Ne discende che, al momento del rilascio della procura, la società era già estinta e il potere rappresentativo del legale rappresentante era venuto meno.
La Corte richiama il consolidato orientamento della Cassazione: la procura è inesistente ove conferita da una società estinta per pregressa cancellazione, giacché presuppone un rapporto di mandato con un cliente che non può sussistere in mancanza del mandante (Cass. n. 16225 del 2022); non opera l’ultrattività delle procure precedentemente rilasciate, né può esserne rilasciata una nuova (Cass. n. 1392 del 2020). La procura inesistente non produce alcun effetto giuridico e, in difetto di specifica previsione normativa, non è suscettibile di sanatoria, se non nei limiti dell’art. 125 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 37434 del 2022).
Il Collegio precisa che neppure un eventuale accoglimento del ricorso straordinario, con annullamento dell’atto di scioglimento, varrebbe a sanare il vizio. Richiama sul punto l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale nel codice del processo amministrativo è completa e non tollera l’applicazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., non essendo quest’ultimo espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo. Nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e non alla notificazione o al deposito.
L’appello è pertanto inammissibile, con conseguente venir meno della potestas iudicandi sul merito della controversia, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cass. n. 142 del 2026; Cons. Stato, V, n. 290 del 2026). La novità e la peculiarità della questione giustificano la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.c. – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria