Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e acquisizione irreversibile (TAR Sicilia n. 1848 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenienza di provvedimenti che attuino un assetto di interessi inoppugnabile e ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse. L’improcedibilità consegue a una sopravvenienza, fattuale o giuridica, che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per essere venuto meno qualsiasi residua utilità, anche solo strumentale o morale, di una pronuncia di accoglimento. La rinuncia al mandato del difensore, non seguita da nuova nomina, non ha effetto interruttivo del giudizio, in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale: il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Vittoria aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di alcuni immobili, unitamente agli atti presupposti, chiedendo anche il ristoro dei danni. Deduceva l’illegittimità derivata dalla pretesa invalidità dell’ordinanza di demolizione presupposta e vizi propri dell’atto di acquisizione, tra cui l’omessa individuazione delle opere e delle superfici acquisite e la duplicazione dell’acquisizione della medesima area.
Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, richiamando i giudizi intervenuti sugli atti presupposti. Nelle more del giudizio si succedevano le rinunce al mandato di tre dei quattro difensori; il quarto depositava rinuncia il giorno stesso dell’udienza, poco prima della trattazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale della rinuncia al mandato depositata dal difensore rimasto tredici minuti prima dell’udienza. Richiamando la giurisprudenza del medesimo TAR, il Tribunale esclude l’effetto interruttivo: ai sensi del combinato disposto degli artt. 301, comma 3, cod. proc. civ. e art. 79 cod. proc. amm., e in forza del principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale desumibile dagli artt. 85 e 301 cod. proc. civ., il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione. La causa resta dunque trattabile.
Nel merito il ricorso è dichiarato improcedibile. Con ordinanza n. 9 del 20 settembre 2021 e con delibera di GM n. 325 dell’11 agosto 2023 gli immobili de quibus, fra altri, sono stati acquisiti al patrimonio comunale e destinati alla realizzazione di un centro interculturale, sportivo e di aggregazione sociale. Tale assetto, osserva il Tribunale, fa venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione.
Il percorso argomentativo si fonda sulla definitività dei provvedimenti richiamati. L’ordinanza n. 9/2021 è stata impugnata dinanzi al TAR Sicilia – Catania, che con le sentenze n. 1521 e 1522 del 2022, confermate dal CGARS con le sentenze 326 e 327 del 2023, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi. Il ricorso avverso la delibera di GM 325/2023 è stato rigettato con la sentenza n. 655 del 2024, e la sospensione cautelare della sentenza è stata respinta con ordinanza CGARS n. 103 del 2024.
Da ciò deriva che dall’accoglimento del ricorso nessuna utilità pratica potrebbe trarre la ricorrente, essendosi irreversibilmente stabilizzato l’assetto di interessi che essa intendeva contrastare. Il Collegio aderisce all’orientamento per cui i provvedimenti sopravvenuti determinano l’improcedibilità quando attuino un assetto inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso. L’inutilità della pronuncia deve essere certa e definitiva.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura
- Art. 301 c.p.c. – Morte o impedimento del procuratore