Riequilibrio economico della concessione e insussistenza del credito del concessionario (TAR Molise n. 29 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola convenzionale che prevede il riequilibrio del rapporto concessorio in caso di superamento dei costi di gestione sui ricavi non attribuisce al concessionario un diritto di credito automatico pari al disavanzo. Il riequilibrio integra un potere amministrativo discrezionale, nel se e nel quomodo, subordinato alla previa verifica dei costi documentati dal concessionario. L’ente non è tenuto al rimborso diretto della differenza tra costi e ricavi, dovendosi correlare il riequilibrio alla rideterminazione delle tariffe applicate all’utenza. Il concessionario che non abbia consentito la verifica preventiva non può far valere alcun credito, né sanare l’inadempimento con la documentazione tardivamente prodotta in giudizio.

Il Fatto

La concessionaria del servizio di gestione delle condotte fognarie e degli impianti di depurazione di un Comune ha chiesto, con ricorso monitorio, il pagamento di una somma superiore a 1,9 milioni di euro a titolo di maggiori costi di gestione sostenuti per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, in forza dell’art. 27 della Convenzione che disciplinava il rapporto.

Il giudizio monitorio era stato dapprima incardinato davanti al giudice ordinario, che lo aveva revocato per difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Il TAR adito ha emesso il decreto ingiuntivo, al quale il Comune si è opposto ai sensi degli artt. 645 e ss. cod. proc. civ., contestando la sussistenza del credito e l’inadempimento degli obblighi documentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’onere probatorio nell’opposizione a decreto ingiuntivo: l’opposto mantiene la posizione sostanziale di attore e deve dimostrare l’esistenza del diritto di credito azionato, mentre l’opponente resta convenuto. Il giudizio introduce un’ordinaria cognizione piena, nella quale il giudice valuta autonomamente la fondatezza della pretesa, richiamando sul punto un orientamento consolidato.

Nel merito, il testo letterale dell’art. 27 non suffraga la pretesa della società: la clausola non impone al Comune un’obbligazione pecuniaria commisurata alla differenza tra costi e ricavi, ma prescrive un’iniziativa comunale volta a un obiettivo elastico di riequilibrio. La discrezionalità amministrativa opera su due piani: l’an, essendo ogni determinazione subordinata alla verifica preliminare dei costi documentati; il quomodo, non vincolando la Convenzione la scelta delle modalità e della misura concreta dell’intervento.

Il Collegio valorizza gli indici convenzionali e normativi che circoscrivono il riequilibrio alla rideterminazione delle tariffe. La Convenzione non esonera la concessionaria dal rischio operativo; la legislazione di settore conferma che il rischio grava sul concessionario e che la remunerazione consiste negli introiti tariffari. La pretesa creditoria si sostanzia così in un’ingerenza del privato nelle scelte riservate all’ente.

Decisivo è il rilievo dell’inadempimento documentale: la documentazione trasmessa annualmente si limitava a presentare il conto del disavanzo, senza offrire all’Amministrazione una base idonea alla verifica di congruità, nonostante le reiterate richieste. La documentazione tardiva depositata in giudizio non può valere retroattivamente a sanare la carenza originaria dei presupposti del credito.

L’opposizione è quindi accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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